COMUNICATO
Decisione relativa al Titolo II - Procedura di verifica (screening) del progetto di completamento della discarica di Tessello 2 fino ad una potenzialita' complessiva di 1.200.000 mc.
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale (VIA) relativa al progetto di completamento della
discarica di Tessello 2 fino ad una potenzialita' complessiva di
1.200.000 mc. localizzato a Tessello, Vallata Rio della Busca,
localita' San Carlo (Cesena).
Il progetto e' presentato da UNICA SpA (oggi HERA SpA).
Il progetto e' localizzato a Tessello, Vallata Rio della Busca,
localita' San Carlo (Cesena).
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 8 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 43376/263 del 10/6/2003, ha assunto la seguente
decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di completamento della discarica di
Tessello 2 fino ad una potenzialita' complessiva di 1.200.000 mc.,
localizzato a Tessello, Vallata Rio della Busca, localita' San Carlo
(Cesena), presentato da UNICA SpA, poiche' il progetto in oggetto,
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 6
giugno 2003, e' nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto di
cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni di
seguito sinteticamente riportate ed indicate ai punti 2.C. e 3.C. del
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di completamento della
discarica di Tessello 2 fino ad una potenzialita' complessiva di
1.200.000 mc." sottoscritto il 6 giugno 2003 nell'apposita Conferenza
dei Servizi, Rapporto che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione:
1) nella realizzazione delle opere ci si dovra' attenere a quanto
previsto e precisato negli elaborati progettuali presentati come
successivamente integrati e modificati, seguendo le modalita'
operative e le tecniche specificate nelle relazioni specialistiche,
parti integranti del progetto e del SIA;
2) nelle operazioni di sbancamento per la costruzione del rilevato e
della relativa palificata, qualora si renda necessario andare a
intaccare - per rimuoverli - rifiuti gia' abbancati, gli stessi
andranno ricollocati in discarica avendo cura di osservare i seguenti
accorgimenti: - le operazioni dovranno avvenire per siti circoscritti
in maniera da minimizzare la liberazione di cattivi odori ed
eventuali sacche di biogas; - sia la zona da sbancare che la zona di
coltivazione dove verranno collocati i rifiuti dovranno essere
adeguatamente ricoperte alla fine di ogni giornata lavorativa;
3) nel corso dei lavori previsti nella fase di cantiere dovra' essere
intensificato il monitoraggio della qualita' dell'aria (polveri,
anidride solforosa, alcheni ecc.) presso i "siti sensibili" gia'
individuati (Formignano - Tessello - S. Mamante);
4) per quel che riguarda l'area di stretta pertinenza della discarica
sara' necessario adottare misure particolarmente cautelative in
quelle fasi di vita dell'impianto che risultano piu' critiche. Nello
specifico, durante la fase di cantiere, e' opportuno eseguire le
seguenti azioni: a) definire rigorosamente le dimensioni interessate
dall'area di cantiere; b) recintare l'area di cantiere; c) limitare
la durata dei lavori al tempo strettamente necessario; d) predisporre
un programma di riassetto funzionale del cantiere progressivamente
alla trasformazione dell'uso che si fa di questi spazi; e)
riutilizzare la cotica erbosa del suolo scarificato proveniente dalla
parte di ampliamento per ricoprire le parti esaurite, innescando un
processo naturale di colonizzazione della vegetazione utilizzando la
componente di semi e plantule presenti nella parte di suolo
scarificata; f) riutilizzare le specie arbustive eventualmente
rimosse per gli impianti nelle aree da recuperare;
5) e' necessario che al momento della procedura di approvazione del
progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in
questione, ai sensi dell'art. 27 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni, vadano presentati gli elaborati
progettuali completi relativi alla creazione di una platea
impermeabilizzata e relativo pozzetto a tenuta nell'area di
caricamento del percolato;
6) lo strato di argilla compattata del fondo della discarica,
costituente la barriera minerale, dovra' avere spessore pari ad un
metro in ogni punto del presente intervento e precisamente: - nella
prevista sistemazione della zona B dell'attuale discarica, cosi' come
individuata nell'elaborato "Analisi di stabilita' relative alla
progettazione del piano di coltivazione," allegato alla richiesta di
autorizzazione alle operazioni di smaltimento rifiuti nella discarica
Busca II stralcio (di cui all'autorizzazione ai sensi dell'art. 28
DLgs 22/97, n. 23 del 5/2/2002), cosi' come ripresa nell'elaborato
"Relazione generale: integrazioni" dell'ottobre 2002 allegato al
presente progetto, ovvero, in via generale, la parte in sinistra
orografica al di la' dell'esistente briglia di contenimento
provvisoria; - nel previsto ampliamento, comprese le zone sovrastanti
i pozzetti di raccordo del "canale di fondo";
7) le acque raccolte nella nuova rete principale di drenaggio
sottotelo e nel nuovo braccio drenante, sotto alla geomembrana
esistente, dovranno essere convogliate nella vasca di raccolta del
percolato;
8) la briglia di valle dovra' essere realizzata secondo le modalita'
esecutive e con tutti gli accorgimenti ed elementi progettuali
descritti negli elaborati tecnici inviati, in particolare, come
evidenziati nella "Relazione di analisi n. 28 del 28/4/2003", redatta
dal prof. Erio Pasqualini e collaboratori in data 19/12/2002 (ad es.
in riferimento al sistema di drenaggio), e riprodotto nell'Allegato
11 - Tavola 12a "Briglia di Valle - Planimetria", che integra
l'Allegato 4, Tavola 1 e nell'Allegato 11 - Tavola 12b "Briglia di
Valle - sezioni particolari", che sostituisce l'Allegato 4, Tavola 2,
redatte dal progettista ing. Maurizio Carbone;
9) i singoli interventi e le opere previste dal Piano di Riassetto
ambientale (RG.el.03) nonche' quelli piu' dettagliatamente riportati
nella Tabella riassuntiva degli interventi di recupero ambientale,
variamente dislocati sull'intero sedime dell'area di discarica,
intesa come area di conferimento, aree di rispetto e di
compensazione, viabilita' di accesso alla discarica e Rio della Busca
ecc., dovranno essere realizzati rispettando il cronoprogramma, i
tempi e le priorita' precisate nei suddetti elaborati;
10) al fine di consentire il piu' opportuno utilizzo delle crescenti
quantita' di biogas, attese secondo il SIA a partire dal 2003, sia
effettuata dal proponente, sulla base di stime sia economiche che di
programmazione futura dell'impianto, una valutazione sul possibile
recupero a breve termine del biogas a fini energetici. Si ritiene
comunque che, come evidenziato nello stesso SIA, il potenziamento del
dispositivo di combustione del biogas, in abbinamento e/o in
sostituzione di quello in uso al momento nella discarica, dovra'
avvenire utilizzando una torcia ad alta temperatura che meglio
consente di abbattere gli inquinanti presenti nel biogas rispetto al
dispositivo attualmente in uso;
11) essendo stata data attuazione, con DLgs 13 gennaio 2003, n. 36,
alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e
ritenendo applicabile per l'ampliamento della discarica della Busca
le procedure previste per i nuovi impianti di smaltimento, il
proponente dovra' procedere alla verifica e/o revisione degli
elementi progettuali, delle fasi e procedure gestionali, dei criteri
di ammissibilita' e delle procedure di monitoraggio precisate nelle
disposizioni del succitato decreto legislativo; gli adeguamenti
dell'impianto al DLgs 36/03 saranno valutati nell'ambito dei
procedimenti ex artt. 27 e 28, DLgs 22/97, successivi alla presente
procedura di VIA;
12) nel corso dei lavori di adattamento del fondo della discarica,
ovvero nella riprofilatura dei fianchi vallivi di Tessello 2, il
progetto prevede la completa rimozione della coltre detritica
superficiale; constatato da un lato, che la valutazione degli
spessori di tale coltre e' stata ricostruita sulla base di una
campagna geognostica che, seppure definita da un congruo numero di
prove in situ, e' derivata dall'elaborazione dei risultati di
un'indagine di tipo puntiforme, e dall'altro, che gli elaborati
progettuali risultano carenti delle verifiche di stabilita' dei nuovi
profili di progetto, si ritiene debba essere attentamente verificato
nel corso dell'esecuzione degli interventi in oggetto l'effettivo
assetto litostratigrafico apportando in corso d'opera le necessarie
rettifiche progettuali, atte a garantire le condizioni di sicurezza;
13) il programma di controllo dei parametri ambientali definito nello
specifico elaborato "Piano di controllo e sorveglianza della
discarica", come predisposto dal proponente, dovra' essere integrato
nella sezione monitoraggi della discarica dalla lettura dei dati
inclinometrici, con frequenza non inferiore ai sei mesi, promossi su
una serie d'inclinometri da ubicare sulla briglia di valle e
necessari a verificare nel tempo possibili cedimenti del corpo
arginale. Il numero e l'esatta dislocazione degli inclinometri dovra'
essere precisata nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del
DLgs 22/97, previo accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli. I dati e le eventuali elaborazioni conseguenti
all'acquisizione delle letture inclinometriche dovranno
periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli;
14) si ritiene che il numero e posizionamento dei piezometri
sull'argine di valle della discarica, come riportato nell'elaborato
grafico integrativo Allegato 11, Tavola 12a "Briglia di Valle -
Planimetria", non sia adeguato a rappresentare l'effettivo andamento
ed oscillazione del profilo della falda al di sotto del rilevato di
valle, anche in relazione alla funzione di monitoraggio e controllo
ambientale cui gli stessi devono assolvere in attuazione a quanto
previsto dal recente DLgs 13/1/2003, n. 36. Cio' premesso, e'
opportuno rivedere complessivamente la rete di monitoraggio
prevedendo un motivato e diverso posizionamento dei piezometri dotati
di tempi di risposta breve, in aggiunta ai gia' previsti due nuovi
pozzi disposti a monte ed a valle dell'impianto. Tali piezometri
aggiuntivi sono necessari al fine di intercettare le acque di
sub-alveo del Rio Busca e per fornire dati utili non solo al
monitoraggio di tipo "strutturale" dell'opera di contenimento, ma
anche a quello di tipo ambientale, consentendo la ricostruzione delle
superfici piezometriche e la connessione esistenti con la falda di
sub-alveo. Il protocollo dei monitoraggi ambientali dovra' essere
pertanto integrato dalla misura del livello piezometrico, nonche'
delle analisi fisico-chimiche sulle acque prelevate dai piezometri
dislocati sulla briglia di valle, secondo profili analitici gia'
assunti dai monitoraggi in corso sull'area della discarica per le
acque sotterranee. Si rinvia alla successiva procedura di
approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio della
discarica di cui agli artt. 27 e 28 del DLgs 22/97, la presentazione
da parte del proponente degli elaborati definenti l'implementata rete
di controllo delle acque sotterranee nell'area prossima alla briglia
di valle ed al Rio della Busca e la successiva valutazione ed
approvazione da parte della Conferenza rifiuti. I dati inerenti le
misure del livello di falda presso i piezometri installati in
prossimita' e sulla briglia di valle dovranno essere inviati,
analogamente a quanto previsto per le letture inclinometriche e con
la stessa frequenza, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli;
15) in merito alle problematiche legate all'area definita di
compensazione della discarica, individuata nella tavola 8
dell'elaborato "Relazione generale - Tavole" che interessa una
superficie di 143 ettari, si ritiene che nell'ambito dei procedimenti
ex artt. 27 e 28 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni vadano presentati gli elaborati progettuali completi
relativi al progetto agro-forestale-naturalistico (citato
nell'elaborato "Analisi naturalistica: integrazioni" in fase di
elaborazione). Si ritiene opportuno che tale progetto contenga il
cronoprogramma degli interventi previsti, ritenendo che la
realizzazione delle opere di piantumazione e miglioramento
ambientale, sulle superfici non interessate da future aree di
cantiere, vada attuato contestualmente all'avvio dei lavori di
ampliamento della discarica. Dovra' altresi' essere posta particolare
attenzione alla ricostruzione dell'ambiente naturale con siepi
alberate e boschetti alternati a fasce di colture a perdere e a
eventuali sottopassi in corrispondenza delle zone di passaggio
faunistico individuate nella tavola allegata all'elaborato sopra
menzionato;
16) per tutta la durata della gestione della discarica, al fine di
garantire il riequilibrio e/o ripristino delle dinamiche ecologiche
maggiormente impattate, e' inoltre necessario effettuare un
monitoraggio della componente zoologica in relazione alle interazioni
determinate dalla coltivazione della discarica tramite posizionamento
di nidi artificiali e realizzazione di zone umide per facilitare la
presenza degli anfibi;
17) per quel che riguarda la sistemazione finale dell'area della
discarica e' necessario prevedere, per il ripristino della stessa,
uno spessore di terreno vegetale 1 m. e verificare, con monitoraggi
successivi, la tenuta ecologica, le dinamiche di ricolonizzazione
vegetale e l'efficacia della copertura finale;
18) nella fase di cantiere, della durata prevista di 7 mesi, dovra'
essere posta particolare cautela al contenimento della dispersione
delle polveri adottando sistemi che garantiscano la bagnatura delle
gomme e/o dei percorsi nonche' altri accorgimenti (es. moderazione
della velocita' dei mezzi in sede di cantiere);
19) e' necessario pianificare e predisporre un piano di monitoraggio
della qualita' dell'aria sia lungo il percorso stradale che
nell'intorno del perimetro della discarica considerando le seguenti
ipotesi operative: - installare all'interno dell'area di pertinenza
della discarica una stazione fissa di monitoraggio in continuo dei
dati meteorologici in posizione da definire sulla base delle
indicazioni fornite da ARPA. In prima analisi, suscettibile comunque
di modifiche considerando quanto sopra esposto in merito a quanto
verra' definito e ritenuto necessario da ARPA, la stazione di
monitoraggio dovra' acquisire in continuo i seguenti parametri
meteorologici piu' significativi: - velocita' vento; - direzione
vento; - temperatura; - umidita'; - piovosita'; - definire periodici
programmi di campionamento mediante mezzo mobile, o mediante altra
metodologia di campionamento ritenuta maggiormente significativa e
utile allo scopo prefissato, in opportuni punti ubicati in
prossimita' di ricettori significativi presenti sia nell'intorno del
perimetro dell'area della discarica (ricettori 2, 3, 4 dello studio
di impatto atmosferico contenuto nell'elaborato "Analisi ambientali
Relazione integrativa - Osservazioni della Conferenza dei Servizi)
sia in almeno un ricettore maggiormente esposto lungo il percorso
stradale da S. Carlo all'area della discarica stessa. Anche in questo
caso le modalita' di gestione delle campagne di monitoraggio,
l'ubicazione dei punti di rilievo, la periodicita' e la durata delle
campagne e i parametri da acquisire dovranno essere definiti e
concordati con ARPA in relazione alla tipologia di inquinanti
potenzialmente prodotti dalle emissioni presenti e ritenuti
maggiormente importanti e al fine di fornire dati significativi allo
scopo di definire l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in
oggetto. Tutti i dati acquisiti ed elaborati secondo quanto disposto
da ARPA, dovranno essere inviati a cadenza stabilita da ARPA al
centro di elaborazione dati presso ARPA di Forli' e
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente;
20) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della discarica
(ricettori 1, 2, 3, 4). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di coltivazione e il livello equivalente di rumore
ambientale con discarica in attivita';
21) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 24 ore in
continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi alla
viabilita' di accesso fino a S. Carlo (ricettori 6, 7, 8), secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, sia in assenza di
traffico indotto dalla discarica sia in presenza di traffico indotto
dalla discarica, al fine di verificare i possibili incrementi di
rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli
esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti stabiliti dalla
classificazione acustica vigente nelle aree monitorate;
22) il monitoraggio e le analisi di cui ai due punti precedenti
dovranno essere eseguiti da ARPA, entro un mese dall'inizio attivita'
di gestione e in situazione di funzionamento a regime dell'impianto e
delle sue componenti, secondo le modalita' e i criteri da essa
definiti e con oneri a carico della societa' proponente. Tutti i
risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente, e alla societa'
proponente;
23) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da
ARPA, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il
rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori
presenti;
24) durante le fasi di coltivazione del rifiuto si dovra' provvedere
alla copertura giornaliera e temporanea del rifiuto con idoneo
materiale protettivo avente caratteristiche che garantiscano il
contenimento delle emissioni gassose di sostanze odorigene
nell'ambiente circostante, al fine di ottenere livelli di
concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno in
prossimita' dei ricettori presenti, al di sotto delle soglie di
percezione olfattiva umana;
25) e' necessario implementare un sistema di campionamento del biogas
prodotto che analizzi CH4, CO2, O2 e altri composti individuati in
funzione della composizione dei rifiuti depositati, al fine di
caratterizzare la composizione chimica del biogas stesso. Tale
campionamento deve avere cadenza mensile durante la fase di
smaltimento e cadenza semestrale durante la fase di post-chiusura;
26) dovra' essere definito ed attuato un programma di campionamento
delle emissioni di biogas dalla copertura mediante l'implementazione
di opportuni strumenti e metodologie di analisi, a cadenza almeno
stagionale durante le fasi di coltivazione e semestrale in fase di
post-chiusura;
27) e' necessario gestire i processi di combustione del biogas
attraverso torcia mediante le migliori tecnologie disponibili in
grado di minimizzare le emissioni di sostanze odorigene contenute nei
gas a valle del processo di combustione, al fine di ottenere livelli
di concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno in
prossimita' dei ricettori presenti, al di sotto delle soglie di
percezione olfattiva umana;
28) tutti i dati acquisiti ed elaborati di cui ai punti 25) e 26),
necessariamente integranti il programma di controllo dei parametri
ambientali di cui all'elaborato "Piano di controllo e sorveglianza
della discarica", dovranno essere inviati a cadenza annuale ad ARPA
di Forli' e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale e Servizio Risorse idriche
atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
c) di dare atto che la procedura di VIA in oggetto, conformemente a
quanto esplicitamente richiesto dalla societa' proponente HERA SpA
con nota acquisita al prot. prov. n. 5466 del 27/1/2003, si conclude
esclusivamente con una valutazione degli impatti ambientali, senza
ricomprendere ne' sostituire gli atti autorizzativi necessari per
legge, eccezion fatta per il parere previsto al comma 2 dell'art. 5
del DPR 12 aprile 1996 di competenza dell'Amministrazione comunale di
Cesena che e' contenuto all'interno del "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di completamento della discarica di Tessello
2 fino ad una potenzialita' complessiva di 1.200.000 mc." di cui alla
precedente lettera b);
d) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
e) di quantificare in Euro 1.658,26, pari allo 0,04% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico della societa' proponente;
f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente HERA SpA (ex UNICA
SpA);
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Risorse idriche,
atmosferiche e Smaltimento rifiuti della Provincia di Forli'-Cesena,
alla Regione Emilia-Romagna; al Comune di Cesena, all'Azienda Unita'
sanitaria locale di Cesena, all'ARPA - Sezione Provinciale di
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli,
all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, al Corpo Forestale
dello Stato ed alla Soprintendenza BBAA;
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.