DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 giugno 2003, n. 493
Proroga motivata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 in materia di nomine di competenza regionale, del Difensore civico per l'Emilia-Romagna eletto dal Consiglio regionale con deliberazione n. 887 in data 6 maggio 1998 (iniziativa dei consiglieri La Forgia, Alni, Dragotto, Amato del 9 giugno 2003)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 marzo 1995, n. 15 "Nuova disciplina del Difensore
civico", che all'art. 8 dispone che "l'elezione del Difensore civico
e' effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto";
visto l'art. 10 della suddetta legge che prevede, al comma 1, che il
Difensore civico resti in carica cinque anni e non possa essere
rieletto, e al comma 2 che "almeno 3 mesi prima della scadenza del
mandato il Consiglio regionale e' convocato, su richiesta
dell'Ufficio di Presidenza, per procedere all'elezione del
successore";
vista la deliberazione progr. n. 887 del 6 maggio 1998 con la quale
il Consiglio regionale ha provveduto ad eleggere a Difensore civico
per l'Emilia-Romagna la dott.ssa Paola Gallerani Monaci;
constatato che il mandato anzi indicato e' venuto a scadenza in data
5 maggio 2003;
constatato inoltre che il suddetto Difensore civico, ai sensi
dell'art. 19, comma 1 della L.R. n. 24 del 1994 (come d'altronde
tutti gli Organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale) resta
in carica fino al rinnovo, anche se scaduto, ma comunque per non piu'
di 2 mesi dalla scadenza;
visto, per intiero, l'art. 19 della L.R. n. 24 del 1994 "Proroga
degli Organi nominati dal Consiglio regionale. 1) Gli Organi la cui
nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al
rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il
Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza,
non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi
componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso
superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza. 2) Durante il
periodo di proroga previsto dal comma 1 gli Organi prorogati
conservano la pienezza delle loro funzioni";
considerato che, anche in relazione alle disposizioni statutarie in
via di predisposizione, si rende opportuno un approfondimento sul
tema della difesa civica e piu' in generale degli Organi di
garanzia;
ritenuto pertanto di ricorrere all'applicazione dell'art. 19 della
L.R. n. 24 del 1994 e di procedere pertanto con deliberazione
motivata alla proroga del Difensore civico dell'Emilia-Romagna nel
rispetto del termine dei due mesi dalla scadenza dell'Organo, per un
periodo determinato in nessun caso superiore ai sei mesi dalla prima
scadenza, corrispondente alla data del 5 novembre 2003;
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
consiliare "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali",
giusta nota prot. n. 6820 del 10 giugno 2003;
previa votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio regionale, mediante apparecchiatura elettronica, che da' il
seguente risultato:
- presenti n. 35;
- assenti n. 15;
- voti favorevoli n. 34;
- voti contrari n. -;
- voti nulli n. 1;
- astenuti n. -;
delibera:
1) di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.
n. 24 del 1994, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamate, il Difensore civico
dell'Emilia-Romagna, dott.ssa Paola Gallerani Monaci, eletto con
deliberazione del Consiglio regionale progr. n. 887 del 6 maggio
1998, per sei mesi decorrenti dalla prima scadenza dell'elezione del
Difensore civico, e cioe' fino al 5 novembre 2003;
2) di dare atto che in ogni caso, a norma del comma 1 dell'art. 19
della L.R. n. 24 del 1994, la proroga non puo' avere durata superiore
a sei mesi;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.