COMUNICATO
Opzioni tariffarie di trasporto in vigore dall'1 giugno 2003 per le forniture di energia elettrica del mercato libero, vincolato e autoproduzioni
ENEL Distribuzione ha ridotto dall'1 giugno le opzioni tariffarie per
gli "usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica" sia
in bassa che in media tensione, con potenza disponibile superiore a
16,5 kW.
La riduzione riguarda la componente tariffaria relativa al trasporto
e interessa in uguale misura i clienti del mercato vincolato e del
mercato libero connessi alla rete elettrica di ENEL Distribuzione.
I nuovi prezzi sono stati approvati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas sulla base di quanto stabilito all'articolo 4 del
Testo Integrato.
I prezzi esposti nelle tabelle, quindi, si riferiscono alla sola
componente trasporto.
(segue allegato fotografato)
Definizioni
Per potenza "disponibile" si intende:
- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture
esistenti al 31/12/2002;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove
forniture senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente
e resa disponibile da ENEL Distribuzione, per le nuove forniture con
misura della potenza prelevata.
Per potenza "impegnata" si intende:
- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza
disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre
forniture con misura della potenza prelevata, in particolare:
- nelle opzioni tariffarie base non multiorarie, la potenza di
riferimento per l'addebito del corrispettivo e' la massima prelevata
nell'anno solare;
- nelle opzioni tariffarie base multiorarie e in quelle speciali, la
potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo e' la massima
prelevata in ciascun mese; fa eccezione l'opzione speciale "Forfait
SB4", ove la potenza di riferimento e' quella contrattuale.
Note
(1) Provvedimento CIP 45/90, Titolo II, comma 2, paragrafo b, punto
2:
- F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9 e le 11 e tra le 17 e
le 19 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo invernale
(gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre);
- F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9, tra le
11 e le 17 e tra le 19 e le 21,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi'
del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12 dei
giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo estivo, escluso il mese di
agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre);
- F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e
tra le 12 e le 21,30 dei giorni dal lunedi' al venerdi' del periodo
estivo, escluso il mese di agosto;
- F4 "ore vuote": quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le
21,30 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi', tutte le ore del
sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto.
(2) II corrispettivo di potenza si applica alla potenza prelevata
massima nel mese, indipendentemente dalla fascia oraria in cui tale
prelievo massimo viene effettuato.
(3) L'utilizzazione mensile complessiva e' data dal rapporto tra il
consumo mensile di energia e la potenza prelevata massima del mese
(vedi nota 5). Il consumo mensile relativo a ciascuna fascia oraria
viene ripartito per blocchi di utilizzazione in proporzione al
rapporto tra il consumo mensile compreso entro ciascun blocco di
utilizzazione (fino a 100 ore, oltre 100 e fino a 200 ore, oltre 200
ore) e il consumo mensile complessivo. Ad esempio per un consumo
mensile di 400.000 kWh di cui 50.000 kWh in ore di punta (F1),
100.000 kWh in ore di alto carico invernale (F2) e 250.000 kWh in ore
vuote (F4), con una potenza prelevata massima nel mese di 1.000 kW si
determina che il 25% del consumo totale del mese ricade nel blocco
fino a 100 ore/mese, un ulteriore 25% del consumo ricade nel secondo
blocco (oltre 100 e fino a 200 ore/mese), e il restante 50%
nell'ultimo blocco di utilizzazione (oltre 200 ore/mese). Il consumo
di ciascuna fascia oraria viene quindi ripartito nei tre blocchi di
utilizzazione in base a dette percentuali. Per le ore di punta
(50.000 kWh) la ripartizione del consumo di fascia per blocchi di
utilizzazione e' la seguente: 12.500 kWh nel primo blocco, ulteriori
12.500 kWh nel secondo blocco, i restanti 25.000 kWh nel terzo
blocco. Nel caso del consumo in ore di alto carico (100.000 kWh) la
ripartizione del consumo per blocchi di utilizzazione e' la seguente:
25.000 kWh nel primo blocco, ulteriori 25.000 kWh nel secondo blocco,
i restanti 50.000 kWh nel terzo blocco. Con la stessa modalita' si
calcola la ripartizione del consumo in ore vuote.
IL RESPONSABILE
Luigi Giliotti