DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2003, n. 1100
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Savio" di interesse della Northen Petroleum Plc - Presa d'atto delle determinazioni della CDS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Savio",
di interesse della Northern Petroleum Plc, poiche' le attivita' in
previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 9 giugno 2003, nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di ricerca
di cui al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte.
Prospezione sismica:
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate
fasce di rispetto: - le "zone di tutela naturalistica", le "fasce di
espansione inondabili", le "zone ad elevata difficolta' scolante", e
le zone interessate da "complessi archeologici", cosi' come
individuate dai piani territoriali delle Province; - filari, siepi ed
elementi boschivi tutelati ai sensi dell'art. 10 del PTCP della
Provincia di Forli'-Cesena, prevedendo una adeguata distanza dai loro
apparati radicali; - le aree ricadenti all'interno del perimetro del
Parco regionale del Delta del Po; - le strutture urbane storiche e le
strutture insediative storiche non urbane cosi' come individuate dai
piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in
generale i centri abitati considerando per questi una fascia di
rispetto di almeno m. 200; - le aree di rilevanza archeologica, gli
edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 29
ottobre 1999, n. 490; - le zone tutelate ex DLgs 490/99 ricadenti
all'interno del territorio del comune di Cervia; - le zone di arenile
o ad esse immediatamente correlate; - le zone ricadenti all'interno
del sistema costiero come perimetrato dal PTCP della Provincia di
Forli'-Cesena; - l'intero territorio del comune di Gambettola;
2) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
3) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
4) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente
le modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
5) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo
anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni
(calendario dettagliato delle operazioni): personale
dell'Amministrazione comunale potra' presenziare alle operazioni;
6) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle
autorizzazioni di norma dovute per i cantieri temporanei;
7) i punti di vibrata non potranno essere posizionati entro un raggio
di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti
nell'area;
8) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.
Pozzo esplorativo:
9) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando
che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone
in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica;
10) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione; il SIA da
presentare nell'ambito della procedura di VIA dovra' contenere
approfondimenti e studi quantitativi circa la subsidenza indotta a
seguito di un'eventuale, successiva entrata in produzione, correlando
le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' per esposizione) del
territorio e del sito specifico di localizzazione;
11) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
c) di dare atto la Conferenza di Servizi ha inteso manifestare in
modo netto la propria contrarieta' ad un'eventuale futura richiesta
di sfruttamento dei potenziali giacimenti di idrocarburi;
d) di dare atto che il parere delle Province di Ravenna,
Forli'-Cesena, Rimini e dei Comuni di Cervia, Cesenatico, Gambettola,
Forli', espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996
e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del sopracitato
"Rapporto" di cui al punto 3.7;
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 5, comma 2 del
DPR 12 aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dei Comuni di
Bellaria-Igea Marina, Bertinoro, Cesena, Gatteo, Longiano, Ravenna,
Rimini, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul
Rubicone, non intervenuti alla seduta conclusiva della Conferenza di
Servizi, si intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto
3.7;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Northern Petroleum Plc;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le
Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Consorzio di
Gestione del Parco regionale del Delta del Po; alle Province di
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini; ai Comuni di Bellaria-Igea Marina,
Bertinoro, Cervia, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano,
Ravenna, Forli', Rimini, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna
e Savignano sul Rubicone; alle ARPA - Sezioni provinciali di Ravenna,
Forli'-Cesena e Rimini;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale;
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.