DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2003, n. 1098
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto adeguamento rete idraulica di adduzione all'impianto idrovoro V Bacino, localita' Fosso Ghiaia e Ponte Nuovo (RA) - I stralcio e completamento - presa d'atto determine CDS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di "Adeguamento della rete idraulica di
adduzione all'impianto idrovoro del V Bacino in localita' Fosso
Ghiaia e Ponte Nuovo (RA) - I stralcio e completamento", presentato
dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, poiche'
l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza
di Servizi conclusasi il giorno 9 giugno 2003, nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
1) ai fini del rispetto delle indicazioni del PTCP e comunque per la
tutela del paesaggio e dell'idrogeologia esistente, dovranno essere
preservati i profili dei dossi fluviali e di quelli di origine
dunosa, come evidenziati nella cartografia del PTCP della Provincia
di Ravenna;
2) il risezionamento e allargamento dello scolo adiacente Via
Marabina non dovra' ridurre la sezione stradale carrabile ne' la sua
banchina. Eventuali cedimenti alla strada riscontrabili sia durante
l'esecuzione dei lavori che successivamente, ed imputabili agli
interventi realizzati da codesto Consorzio di Bonifica, dovranno
essere prontamente risolti a cura e spese dello stesso;
3) dovra' essere installato un guard-rail per una lunghezza non
inferiore a mt. 20,00 anche in corrispondenza del tratto di fronte a
Via Del Muro Lungo, alla base della sommita' arginale;
4) il rifacimento del ponte su Via Del Muro Lungo dovra' prevedere
una larghezza della parte asfaltata di mt. 6,00 e parapetti di
protezione. I raccordi fra i tratti di nuova
realizzazione/adeguamento e quelli esistenti dovranno essere eseguiti
a regola d'arte, senza avvallamenti o bombature;
5) il rifacimento dei ponti (n. 2) su Via Bosca dovra' prevedere una
larghezza della parte asfaltata di mt. 6,00 e parapetti di
protezione. I raccordi fra i tratti di nuova
realizzazione/adeguamento e quelli esistenti dovranno essere eseguiti
a regola d'arte, senza avvallamenti o bombature;
6) il ponte su Via Della Sacca dovra' prevedere adeguati parapetti di
protezione;
7) in sede di realizzazione dell'intervento, il Consorzio di Bonifica
dovra' valutare congiuntamente all'Unita' organizzativa Manutenzione
strade e Segnaletica del Servizio Strade del Comune di Ravenna,
l'opportunita' di installare, anche lungo i tratti prospicienti Via
Marabina di cui e' previsto il tombamento, dei guard-rail con
interruzioni regolamentate e segnalate in corrispondenza degli
accessi. In questo caso, come gia' previsto per gli accessi ai lotti
privati, potra' essere richiesta l'asfaltatura per una profondita'
non inferiore a mt. 5,00 dal margine strada;
8) dovra' essere verificata la compatibilita', sia a livello tecnico
che di tempistica, dell'intervento in esame con il progetto di pista
ciclabile adiacente lo scolo Arcabologna-Cavedona, predisposto dal
Settore Lavori pubblici della Provincia di Ravenna;
9) la destinazione d'uso del soprassuolo delle aree tombinate lungo
Via Marabina, cosi' come il tratto tombinato adiacente il campo
sportivo di Classe, dovra' essere valutata successivamente alla
realizzazione dell'intervento di concerto con il Consorzio di
Bonifica ed il Comune;
10) prima di eseguire i lavori in adiacenza o direttamente
riguardanti sia le strade che i ponti, dovranno essere richieste le
necessarie ordinanze al Servizio Mobilita' del Comune ed al Comando
di Polizia Municipale per eventuali deviazioni o interruzioni al
traffico che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione
dell'intervento previsto;
11) per quanto attiene alla centralina di sollevamento da realizzarsi
a Ponte Nuovo a servizio di alcune aree agricole e che prevede come
recapito un collettore di pubblica fognatura, si precisa che la
gestione del Sistema Integrato delle acque del Comune di Ravenna e'
stata affidata alla Soc. HERA Ravenna Srl; prima della esecuzione dei
lavori relativi alla centralina di sollevamento, pertanto, dovra'
essere richiesto apposito parere alla suddetta Soc. HERA, a cui
compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque in
pubblica fognatura;
12) la stessa Soc. HERA Ravenna Srl dovra' essere consultata in
merito alle modifiche da apportare ai numerosi scarichi di pubblica
fognatura regolarmente concessionati dal Consorzio di Bonifica ed
essere informata durante l'esecuzione di interventi su manufatti di
scarico, onde evitare problemi in caso di concomitanti eventi
meteorici;
13) considerato che il prolungamento del tombinamento dello scolo in
Via Marabina interviene a modificare il principale scarico fognario
di Ponte Nuovo, in quanto detto tombamento ha la funzione di pubblica
fognatura e presenta una presa di magra nei pressi dello sbocco, il
Consorzio di Bonifica dovra' valutare, congiuntamente alla Soc. HERA
Ravenna Srl ed alla UO Ciclo Idrico integrato del Comune di Ravenna,
l'eventuale modifica della suddetta presa di magra e/o il
convogliamento dei reflui delle abitazioni di Via Marabina
frontistanti il prolungamento del tombamento alla presa di magra (e
quindi a depurazione);
14) relativamente allo scolo Cavedona, i tratti tombati lungo Via
Marabina che non interessano gli accessi alle abitazioni dovranno
essere realizzati con uno strato superiore di terreno di riporto
(risultante dagli scavi o fornito da cave) anziche' di stabilizzato,
ad una quota inferiore a quella del ciglio attuale. In questi tratti
non dovra' essere installato guard-rail;
15) ai fini della salvaguardia del periodo riproduttivo
dell'avifauna, i lavori interessanti il SIC IT4070010 "Pineta di
Classe" non potranno essere realizzati nel periodo marzo-giugno;
16) si prescrive che tutti i lavori di cantierizzazione del progetto
in esame vengano realizzati esclusivamente lungo la sponda
sud-occidentale non interessata dalla Pineta di San Vitale; la
medesima modalita' di esecuzione deve essere applicata anche per gli
accumuli del materiale di escavo;
17) le scelte costruttive adottate in sede di progettazione esecutiva
dovranno consentire un aumento del coefficiente di sicurezza per la
stabilita' almeno pari a 1,4;
18) dovra' essere predisposto un programma di monitoraggio geotecnico
da eseguire sia in corso d'opera sia in fase d'esercizio, con lo
scopo di evidenziare eventuali problemi di stabilita'; tale programma
dovra' essere concordato con l'ARPA territorialmente competente;
19) si prescrive che, nel tratto di Via Marabina nonche' nel tratto
di scolo Arcabologna a sud dell'abitato di Ponte Nuovo ed a sud
dell'abitato di Classe, interessati dai lavori del progetto in esame,
tutte le opere che comportino asportazione di terra dovranno essere
seguite da personale specializzato in scavi archeologici, secondo le
indicazioni della Soprintendenza Archeologica competente
territorialmente;
c) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto
3.7;
d) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto
3.7;
e) di dare atto che la valutazione d'incidenza, effettuata ai sensi
dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e' contenuta
all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;
f) di dare atto che non e' necessario il rilascio dell'autorizzazione
all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico (RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e L.R. 21 aprile 1999,
n. 3) in quanto il progetto in esame rientra nei casi previsti al
punto 1), elenco 3 della delibera di Giunta regionale n. 1117 dell'11
luglio 2000;
g) di dare atto che, come previsto all'art. 17, comma 2 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale (VIA) comprende e sostituisce:
- l'autorizzazione idraulica di cui al RD 8 maggio 1908, n. 368, RD
30 giugno 1904, n. 523 e L.R. 24 marzo 2000, n. 22;
- l'autorizzazione paesaggistica di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n.
490;
- il nulla osta archeologico di cui al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490;
- l'accertamento di conformita' alle norme urbanistiche ed edilizie,
nonche' alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e
paesaggistica, previsto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 25 novembre
2002, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Consorzio di Bonifica della
Romagna Centrale;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici e per il
paesaggio di Ravenna;
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Consorzio del Parco regionale
del Delta del Po; alla Provincia di Ravenna; al Comune di Ravenna; al
Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli; all'Autorita' dei Bacini
regionali romagnoli; alla Soprintendenza Archeologica
dell'Emilia-Romagna; all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna;
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 5;
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.