REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2003, n. 940

Procedura di verifica (screening), attivata da SPI ENI Group SpA, relativa alla perforazione del pozzo di sviluppo idrocarburi denominato "Torrente Baganza 5 dir." in localita' Monte Ardone di Fornovo di Taro (PR) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
degli impatti scarsamente significativi, il progetto relativo alla              
perforazione del pozzo di sviluppo idrocarburi denominato "Torrente             
Baganza 5 dir." in comune di Fornovo di Taro (PR), localita' Monte              
Ardone, dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti                        
prescrizioni:                                                                   
1) durante la fase di cantierizzazione, dovranno essere adottati                
tutti i necessari e opportuni accorgimenti volti ad evitare la                  
dispersione dei fluidi di perforazione nei terreni circostanti;                 
2) la societa' proponente unitamente al Comune di Fornovo dovra'                
adottare ogni necessario provvedimento di protezione civile atto a              
garantire la pubblica incolumita' in caso di incidente agli impianti            
sia in fase di cantierizzazione che nel corso dell'esercizio                    
dell'impianto medesimo;                                                         
3) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, SPI ENI Group              
SpA dovra' fornire ad ARPA idonea documentazione riportante il                  
nominativo della societa' incaricata del trasporto/trattamento del              
cutting, del fango e delle eventuali operazioni di                              
chiaroflocculazione e gli estremi autorizzativi, nonche' la                     
successiva certificazione dell'avvenuto smaltimento;                            
4) tutte le zone di sosta e di movimentazione degli automezzi di                
trasporto di sostanze inquinanti, nonche' le aree in cui si effettua            
il carico/scarico delle medesime dovranno essere impermeabilizzate;             
la pavimentazione dovra' prevedere un sistema  di conferimento degli            
inquinanti (canalette, griglie, ecc.) in opportune zone di raccolta             
(vascone a tenuta); dovra' essere, inoltre, approntato un idoneo                
sistema di raccolta e stoccaggio ed un corretto smaltimento delle               
acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale non                   
impermeabilizzato e relative pertinenze in maniera tale da                      
dimostrarsi funzionale all'obiettivo di limitare al massimo l'apporto           
di idrocarburi, oli ed altro materiale sedimentabile, dovuto                    
all'eventuale stazionamento o movimentazione di automezzi per il                
trasporto di cose o persone, nella rete idrica superficiale o                   
sotterranea; si ricorda che qualunque scarico in acque superficiali             
dovra' essere autorizzato ai sensi degli artt. 45 e 46 del DLgs                 
152/99 e successive modifiche ed integrazioni dal competente ente di            
riferimento;                                                                    
5) la societa' proponente dovra' effettuare il monitoraggio della               
frana esistente tramite posizionamento di n. 2 inclinometri a monte e           
a valle della postazione; i dati del monitoraggio dovranno essere               
prodotti al Servizio Tecnico Bacini Taro - Parma;                               
6) il piano d'emergenza per la concessione di coltivazione in essere,           
che SPI ENI Group SpA ha presentato alle autorita' competenti, dovra'           
essere integrato e dovra' tener conto sia delle operazioni di                   
perforazione in progetto sia della presenza della vicina discarica;             
7) l'idoneita' delle operazioni di ripristino dell'area dovra' essere           
documentata a mezzo di esecuzione di almeno 5 campioni di suolo (in             
particolare al di sotto ed al contorno dei vasconi in terra                     
impermeabilizzati destinati allo stoccaggio delle acque industriali             
ed alla raccolta dei fluidi e dei detriti di perforazione), le cui              
analisi dovranno attestare caratteristiche chimiche inferiori a                 
quelle indicate dal DM 471/99 per i siti inquinati;                             
resta fermo che la realizzazione del progetto e' subordinata al                 
rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le                        
autorizzazioni, le intese ed i pareri necessari in base alle vigenti            
disposizioni di legge;                                                          
b) di dare atto che la presente procedura assolve gli obblighi circa            
la valutazione di compatibilita' ambientale del progetto, relativi              
sia alla ricerca sia alla coltivazione idrocarburi;                             
c) di trasmettere la presente delibera allo Sportello Unico per le              
attivita' produttive Val Ceno e Media Val Taro; alla proponente SPI             
ENI Group SpA; al Ministero delle Attivita' produttive - Direzione              
generale per l'Energia e le Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG -              
Ufficio F5; al Servizio Politiche energetiche della Regione                     
Emilia-Romagna; alla Provincia di Parma; al Servizio Tecnico Bacini             
Taro - Parma; al Comune di Fornovo di Taro ed all'ARPA - Sezione                
provinciale di Parma;                                                           
d) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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