DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 maggio 2003, n. 485
Modifiche ed integrazioni alla delibera del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 in materia di canoni di edilizia residenziale pubblica (proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2003, n. 722)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 722 del
28 aprile 2003, recante in oggetto "Modifiche ed integrazioni alla
delibera di Consiglio regionale 395/02 in materia di canoni di
edilizia residenziale pubblica. Proposta al Consiglio regionale";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 6198 in data 26 maggio 2003;
vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";
visti in particolare:
- l'articolo 4, comma 3, lett. c) rubricato "Funzioni della
Regione";
- l'articolo 35 rubricato "Canone di locazione";
richiamata la delibera del Consiglio regionale 30 luglio 2002, n. 395
con la quale sono stati definiti i criteri generali per la
determinazione dei canoni degli alloggi di erp;
premesso:
- che il punto 2) del dispositivo della delibera regionale sopra
citata stabilisce che la Giunta regionale, previo confronto con le
OOSS, a seguito delle risultanze dell'attivita' del Gruppo tecnico
regionale, finalizzato alla valutazione dell'applicazione virtuale
sperimentale dei criteri previsti nell'Allegato A (parte integrante
della delibera del Consiglio regionale 395/02), provvede a sottoporre
al Consiglio un'eventuale proposta di modifica dei suddetti criteri,
ovvero predispone un'apposita relazione informativa sull'applicazione
dei criteri stessi;
- che il punto 3) del dispositivo della medesima delibera stabilisce
che, in relazione alle risultanze della verifica di cui al punto
precedente, i nuovi canoni decorrono dall'1 luglio 2003;
dato atto dei seguenti documenti, agli atti del Servizio Politiche
abitative:
- documentazione trasmessa dall'Associazione regionale Confservizi -
Coordinamento Casa, relativa alle simulazioni effettuate dalle ACER e
alle considerazioni espresse;
- documentazione trasmessa dai vari Tavoli di concertazione
provinciali, considerazioni complessive e proposte di modifica del
Gruppo tecnico regionale;
dato atto altresi':
- che dalle simulazioni effettuate dalle ACER emerge che l'83,5%
degli assegnatari sono collocati complessivamente nell'Area
dell'accesso di cui il 46,5% nella Fascia di protezione, il 14,5%
nell'Area della permanenza e il 2% circa nell'Area della decadenza;
- che dagli incontri avvenuti con tutti i soggetti interessati,
aventi ad oggetto il confronto sulle simulazioni effettuate dalle
ACER e' scaturita la necessita' di apportare alcune integrazioni ai
criteri generali stabiliti con delibera del Consiglio regionale
395/02, nell'ottica generalizzata di perseguire una regolamentazione
delle differenze piu' equa rispetto al reddito posseduto ed il canone
da corrispondere, confermandone tuttavia l'impostazione generale;
valutato che tali integrazioni riguardano sostanzialmente:
- la previsione di diminuire il limite minimo di variabilita' del
coefficiente territoriale "alfa" al fine di consentire una maggiore
flessibilita' nella fissazione dei parametri, in rapporto alle
caratteristiche delle realta' comunali minori dell'arco appennino;
- l'elevazione del limite di reddito ISEE nella fascia di protezione
avuto riguardo al reddito rapportato ad un nucleo fruente di due
pensioni minime, cio' in linea con i livelli definiti per analoghe
prestazioni sociali;
- l'ampliamento del "range" di alcuni parametri nella fascia di
protezione e nell'area dell'accesso e della permanenza per consentire
una maggiore flessibilita' nell'articolazione del canone rispetto ai
redditi posseduti. Piu' precisamente:
- diminuzione del limite di incidenza minima nella fascia di
protezione;
- diminuzione dei limiti minimi di incidenza sul reddito ISE
nell'area dell'accesso;
- diminuzione dei limiti minimi del costo a mq. nell'area
dell'accesso e della permanenza;
- diminuzione della percentuale minima di sbarramento del canone sul
reddito ISE nell'area della permanenza;
- le modalita' di calcolo del canone nell'area della decadenza,
relativamente alla non tenuta in considerazione del limite di
incidenza del canone sull'ISE previsto nell'area della permanenza;
- lo slittamento della decorrenza dei nuovi canoni all'1 ottobre
2003;
valutato inoltre la necessita' di dilazionare in un arco di tempo
predefinito, l'applicazione degli aumenti previsti; cio' in
considerazione del fatto che il nuovo sistema di calcolo dei canoni
erp, basandosi peraltro sul cd redditometro, introduce elementi di
maggiore equita' nella valutazione delle condizioni economiche dei
nuclei, portando da un lato, ad una diminuzione del canone
attualmente corrisposto, per un consistente numero di famiglie,
dall'altro, ad un aumento, cosi' come emerge dalle simulazioni
effettuate dalle ACER;
considerato che si rende pertanto necessario applicare l'abbassamento
del canone per chi ne ha diritto immediatamente (1 ottobre 2003) e
dilazionare invece gli aumenti dei canoni, garantendo comunque che la
dilazione, nella prima fase di applicazione, non porti ad una
diminuzione delle entrate del monte canoni complessivo rispetto alle
entrate attuali, valutabili per ambiti provinciali;
ritenuto pertanto che:
- a livello provinciale, lo scaglionamento nell'applicazione degli
aumenti dei canoni debba comunque perseguire l'obiettivo di un
aumento dell'ordine del 20% del monte canoni attuale;
- tale obiettivo sia demandato ai Tavoli provinciali e di individuare
negli stessi i soggetti preposti a graduare i suddetti
scaglionamenti;
- che il periodo transitorio debba essere definito dai Tavoli
provinciali e comunque concluso entro il 31/12/2004;
ritenuto altresi' necessario, al fine di valutare l'impatto
economico-sociale dei nuovi canoni ed il raggiungimento degli
obiettivi con particolare riguardo alla liberalizzazione di risorse
per l'utilizzo nei piani di miglioramento del patrimonio di erp,
prevedere una prima verifica tecnica, da effettuarsi da parte delle
ACER entro il mese di dicembre 2003, una seconda, alla fine del
periodo transitorio;
ritenuto pertanto di modificare ed integrare la delibera del
Consiglio regionale 395/02;
dato atto del confronto con le organizzazioni sindacali, ex art. 4,
comma 4, L.R. 24/01 e con il CALER;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
- presenti n. 26;
- assenti n. 24;
- voti favorevoli n. 21;
- voti contrari n. 3;
- voti nulli n. 2;
- astenuti n. -;
delibera:
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti
modifiche ed integrazioni alla delibera del Consiglio regionale
395/02:
Dispositivo
ai punti 3 e 5 la data dell'1 luglio 2003 e' modificata nell'1
ottobre 2003.
ALLEGATO A
Paragrafi di riferimento:
3) Individuazione delle aree
Area accesso erp
Fascia di protezione: limite reddito ISEE 7.500 Euro
4) Determinazione dei canoni
Coefficiente territoriale "alfa", variabile da 0,60 a 1,20.
4) Determinazione dei canoni e 5) Quadro riepilogativo
Fascia di protezione:
canone annuo (Euro) = 6 12% reddito ISE
Altre fasce nell'area di accesso
II canone e' pari al coefficiente alfa per beta per 1025 Euro/mq.
anno + un'incidenza del 3%6% sul reddito ISE, comunque non superiore
al 1216% del reddito ISE. In formula:
canone annuo (Euro) = a b 10 25 S(mq) + (36)% redd. ISE 12%
16% ISE
La graduazione e la definizione del canone compete al Comune.
Area della permanenza
Il canone e' pari al coefficiente alfa per beta per 30 60 Euro/mq.
anno, comunque non superiore al 12% 18% del reddito ISE. In
formula:
Canone annuo (Euro) = a b (30 60) S (mq) 12% 18% ISE
La graduazione e la definizione del canone compete al Comune.
5. Quadro riepilogativo
II punto 5.3. Area della decadenza e' sostituito dal seguente:
"5.3. Area della decadenza.
II canone e' calcolato con le modalita' previste per l'area della
permanenza senza tener conto del limite di incidenza del canone
sull'ISE, piu' una maggiorazione definita dal Comune con riferimento
ai valori locativi del libero mercato.".
6. Modalita' applicative
Al punto 6.1. Decorrenza e tempi
la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi canoni e' l'1
ottobre 2003.
Il punto 6.5. Variazione del canone per mutamento delle condizioni
soggettive degli assegnatari e' sostituito dal seguente:
"6.5. Variazione del canone per mutamento delle condizioni soggettive
degli assegnatari.
Al di fuori degli aggiornamenti periodici di cui al punto 6.3. la
variazione in aumento o in diminuzione del canone e' apportata
d'iniziativa dell'ente proprietario o gestore, ovvero su richiesta
del nucleo assegnatario, in tutti i casi in cui si accertino, nelle
forme di legge, variazioni nella composizione del nucleo familiare.
La variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta,
ovvero dal mese successivo a quello in cui l'evento si e' verificato
se e' apportata d'iniziativa dell'ente proprietario o gestore.".
7. Disposizioni finali
II terzo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Al fine di valutare l'impatto economico-sociale ed il raggiungimento
degli obiettivi, con particolare riguardo alla liberalizzazione di
risorse per l'utilizzo dei piani di miglioramento del patrimonio di
erp, entro il mese di dicembre 2003, le ACER effettuano la prima
verifica tecnica dell'applicazione dei nuovi canoni, e alla fine
della fase transitoria (dicembre 2004), la seconda, fornendo i dati
ai Tavoli provinciali, alla Regione e alle OOSS.".
Integrare il paragrafo con i seguenti capoversi:
"Il Comune dilaziona l'applicazione degli aumenti dei nuovi canoni
tra l'1 ottobre 2003 ed il 31 dicembre 2004 secondo gli
scaglionamenti stabiliti dai Tavoli provinciali, tenendo conto che il
monte canoni, nella prima fase di applicazione, avra' l'obiettivo di
raggiungere, a livello provinciale, un aumento del gettito delle
entrate dell'ordine del 20% rispetto alle entrate attuali, sempre per
ambito provinciale.
I Tavoli provinciali, nel rispetto dei parametri indicati in
delibera, possono apportare correzioni alla modalita' di calcolo dei
canoni al fine di garantire l'equita' e le finalita' previste dalla
delibera del Consiglio regionale 395/02.
L'assegnatario che ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 24/01
non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta
ovvero produca una documentazione parziale o palesemente
inattendibile, ai fini dell'accertamento periodico dei requisiti, e'
assoggettato a corrispondere, in via provvisoria fino alla
dichiarazione di decadenza o dell'adempimento dovuto, un canone
oggettivo, calcolato con le modalita' previste per l'Area della
permanenza. Qualora l'assegnatario produca la documentazione
successivamente all'applicazione del canone provvisorio, avra'
diritto alla revisione dello stesso dal mese successivo alla data
della presentazione della suddetta documentazione ed al rimborso per
il periodo pregresso se il ritardo e' dovuto a fatti straordinari
accertati dall'ente proprietario o gestore";
2) di richiedere la pubblicazione integrale della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.