DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 giugno 2003, n. 490
VII Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto capitale per il finanziamento di spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, articolo 42 e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 26 maggio 2003, n. 935)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 935 del
26 maggio 2003, recante in oggetto "VII Piano di riparto e
assegnazione di contributi in conto capitale per il finanziamento di
spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, ai sensi
della L.R. 12/1/1985, n. 2 articolo 42 e successive modificazioni";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
6768 in data 10 giugno 2003;
richiamata la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante "Riordino e
programmazione delle funzioni di assistenza sociale" e successive
modificazioni ed integrazioni e in particolare:
- il primo comma dell'articolo 42 che regola la concessione di
contributi in conto capitale e, limitandone l'ammontare fino alla
concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, ne
finalizza la destinazione alla costruzione o al riattamento o
all'acquisto di strutture immobiliari, allo scopo di incentivare
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture
socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi regionali e
locali;
- il quarto comma dell'art. 42 che stabilisce che le strutture
immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le nuove
costruzioni devono risultare di proprieta' dei richiedenti
l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa
domanda;
- il quinto comma del medesimo articolo che stabilisce che le
strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi, sono
vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture
socio-assistenziali e che l'atto costitutivo del vincolo viene
trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la
Conservatoria dei registri immobiliari;
- il terzo comma dell'articolo 43 a norma del quale il Consiglio
regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e
assegnazione dei contributi;
dato atto che la L.R. 2/03, nell'abrogare la suddetta L.R. 2/85,
all'art. 66, comma 3, dispone che ai procedimenti per la concessione
di contributi iniziati sulla base delle norme abrogate e non ancora
conclusi alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 2/03,
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 20
maggio 2002, avente ad oggetto: "Bando per la presentazione delle
domande di ammissione ai contributi in conto capitale di cui all'art.
42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2", (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte seconda, n. 72 del 29
maggio 2002) che indicava:
1) i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo;
2) la tipologia degli interventi ammessi a contributo;
3) i criteri per l'assegnazione dei contributi;
4) le modalita', le procedure ed i termini per la presentazione delle
domande, nonche' degli atti, degli elaborati e dell'ulteriore
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 43, primo e secondo
comma, della sopra specificata legge;
dato atto che le Province hanno promosso ed attuato le opportune
forme di coordinamento ed esprimono parere in merito alla
destinazione dei contributi, ai sensi dell'art. 11 secondo comma,
della legge sopra specificata e che tali pareri, approvati con
deliberazioni di Giunta provinciali, risultano agli atti del Servizio
Strutture sanitarie e socio-sanitarie;
dato atto che nell'anno 2003 si conclude la prima sperimentazione dei
Piani di Zona (2002-2003) con esito favorevole e che i pareri delle
Province soprarichiamate considerano anche le indicazioni provenienti
dai Piani di Zona stessi;
considerato che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1985,
n. 29:
a) l'adozione del provvedimento di ripartizione e' attribuita al
Consiglio regionale su proposta della Giunta;
b) il provvedimento di cui sopra deve ricomprendere: - l'elenco dei
progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorita'; -
l'elenco dei progetti finanziati e l'ammontare del finanziamento
concesso; - il termine perentorio entro il quale deve essere avviata
l'esecuzione delle opere finanziate; - il termine massimo ordinatorio
per il completamento delle procedure di spesa;
considerato che:
- qualora i destinatari non osservino il termine perentorio sopra
indicato, le somme assegnate e non utilizzate saranno attribuite ai
progetti idonei di cui all'Allegato "A" Tabella 2, inizialmente non
finanziati, secondo l'ordine di priorita' fissato;
- si fissa il termine di validita' della graduatoria in 12 mesi a
decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- i soggetti attuatori compresi nell'elenco degli idonei non
finanziati potranno rientrare, nel rispetto dei vincoli posti dalla
legislazione contabile vigente, nell'ambito di programmi di
investimento da finanziare con risorse ex art. 20, Legge 67/88;
viste le Leggi regionali 23 dicembre 2002, n. 38 e 39;
considerato in particolare che le risorse complessivamente
attribuibili al VII Riparto dei contributi oggetto del presente atto,
sono quantificate in Euro 28.961.910,27, tenuto conto della specifica
ricognizione effettuata dal Servizio Strutture sanitarie e
socio-sanitarie in merito ai finanziamenti gia' destinati a progetti
inseriti nei riparti precedentemente approvati, per i quali non
risultano concluse le relative fasi attuative;
dato atto che le suddette risorse risultano allocate ai seguenti
capitoli del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005:
- Capitolo 57200 "Fondo socio assistenziale regionale. Contributi in
capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni
private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di
volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di
strutture socio assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.3.21000 -
Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, per un totale di
Euro 20.492.429,37 di cui Euro 17.492.429,37 con riferimento
all'esercizio finanziario 2003;
- Capitolo 57201 "Fondo socio assistenziale regionale. Contributi in
capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni
private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di
volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di
strutture socio assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2 (Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.3.21001 - Potenziamento delle strutture
socio-assistenziali - Risorse statali, per l'ammontare complessivo di
Euro 8.469.480,90 con riferimento all'esercizio finanziario 2003;
e che, ferma restando la programmazione complessiva di tali risorse,
saranno la legge annuale di approvazione del bilancio e/o la relativa
legge finanziaria a provvedere alla eventuale rimodulazione delle
stesse per gli esercizi successivi;
preso atto delle domande di ammissione a contributo, debitamente
acquisite agli atti del Servizio Strutture sanitarie e
socio-sanitarie;
visto l'"Allegato A - Piano di riparto e assegnazione di contributi
in conto capitale per il finanziamento di spese di investimento sulle
strutture socio assistenziali, ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985,
n. 2, art. 42" comprendente l'elenco dei progetti ammessi al
finanziamento e l'ammontare del contributo ammissibile (Tabella n.
1), l'elenco dei progetti ammissibili in ordine di priorita' ma non
finanziati (Tabella n. 2), nonche' l'elenco dei progetti esclusi dal
riparto (Tabella n. 3), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
preso atto che il Gruppo di lavoro istituito con determinazione del
25 novembre 2002, n. 12944 del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali, per la valutazione del requisito di ammissibilita' ha
sottoposto ad esame le domande pervenute ed ha giudicato di escludere
i progetti di cui alla Tabella n. 3 dell'Allegato A;
dato atto che:
- l'ammontare del finanziamento assegnato per ogni intervento ammesso
(Tabella n. 1) rientra nel limite del 50% del costo complessivo di
massima (spesa riconosciuta ammissibile) dell'intervento, se in fase
di realizzazione del progetto verranno soddisfatti i requisiti scelti
tra le famiglie 6, 8 e 9 della delibera di Giunta regionale del 16
gennaio 2001, n. 21, come dichiarato nella documentazione pervenuta
unitamente alla domanda, mentre per i rimanenti interventi il
finanziamento assegnato rientra nel limite del 45% del costo
dell'intervento, come previsto nel bando al punto "3) Criteri per
l'assegnazione dei contributi";
- laddove e' stata fatta richiesta di contributi sia per l'acquisto,
che per la ristrutturazione e nuova costruzione si e' applicato il
dettato dell'art. 42;
- su alcuni progetti e' stato rideterminato il costo dell'intervento
per adeguarlo, in funzione alle tipologie previste, alle esigenze
programmatorie regionali;
- per gli alloggi con servizi si e' utilizzata una spesa ammissibile
massima di Euro140.000,00 per alloggio ed in questo senso si e'
rideterminato, in alcuni casi, il contributo;
- eventuali variazioni di costi aggiuntivi non preventivati saranno a
carico dell'Ente attuatore;
- il rappresentante legale ed il direttore dei lavori garantiranno il
rispetto dei requisiti, di cui al punto precedente, prima della
liquidazione a saldo del contributo rendendone attestazione
cofirmata;
- gli elenchi sono stati definiti sulla base dei requisiti giuridico
- amministrativi di ammissibilita' soggettivi ed oggettivi enunciati
dal Bando e che la graduatoria dei soggetti ammissibili a riparto e'
stata formulata tenendo conto dei seguenti elementi di giudizio:
a) i criteri per l'assegnazione dei contributi indicati al punto 3)
del citato Bando;
b) i pareri delle Amministrazioni provinciali espressi ai sensi
dell'art. 11, comma 2, della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;
ritenuto di dover conscguentemente procedere al riparto ed alla
assegnazione dei contributi per l'ammontare complessivo di Euro
28.961.910,27 per i progetti di cui alla Tabella n. 1 dell'Allegato A
e che si attingera' dalla graduatoria di cui alla Tabella n. 2 in
presenza di rinunce o di mancato rispetto del termine perentorio di
inizio lavori o in presenza di ulteriori risorse che si rendessero
disponibili nel corso dell'anno 2003;
ritenuto opportuno sottoporre i progetti preliminari di massima degli
interventi inseriti nella Tabella n. 1 alla valutazione del Gruppo
tecnico di cui alla determinazione del Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dell'11/3/2003, n. 2589 integrato con i
Responsabili di Servizio competenti per materia al fine di
verificarne la congruita' e la rispondenza ai requisiti tecnici
previsti dalle normative vigenti indicando le eventuali prescrizioni
e rilievi ai quali si dovranno attenere gli Enti attuatori in sede di
progettazione esecutiva e di eventuali varianti;dato atto che si
provvedera' alla eventuale acquisizione della certificazione
antimafia nel rispetto della normativa dettata dal DPR 3 giugno 1998,
n. 252 e che di tale acquisizione si dara' atto nel provvedimento di
concessione dei finanziamenti;
ritenuto opportuno approvare contestualmente il disciplinare
contenente le "Procedure per la concessione, liquidazione ed
erogazione del contributo per la realizzazione di interventi relativi
alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, art. 42" che costituisce l'"Allegato
B" del presente provvedimento;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24
marzo 2003, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) l'approvazione dell'"Allegato A - Piano di riparto e assegnazione
di contributi in conto capitale per il finanziamento di spese di
investimento sulle strutture socio assistenziali, ai sensi della L.R.
12 gennaio 1985, n. 2, art. 42" comprendente l'elenco dei progetti
ammessi al finanziamento e l'ammontare del contributo ammissibile
(Tabella n. 1), l'elenco dei progetti ammissibili in ordine di
priorita' ma non finanziati (Tabella n. 2), nonche' l'elenco dei
progetti esclusi dal riparto (Tabella n. 3), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
2) l'approvazione del disciplinare contenente le "Procedure per la
concessione, liquidazione ed erogazione del contributo per la
realizzazione di interventi relativi alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,
art. 42" che costituisce l'"Allegato B" del presente provvedimento;
3) che sulla base della documentazione prevista nel citato Allegato
"B", il Dirigente competente provvedera' alla concessione, impegno e
liquidazione delle somme ammesse a finanziamento secondo le modalita'
indicate nell'allegato stesso, e nel rispetto di quanto disposto ai
punti che seguono;
4) l'ammontare del finanziamento assegnato per ogni intervento
ammesso (Tabella n. 1) rientra nel limite del 50% del costo
complessivo di massima (spesa riconosciuta ammissibile)
dell'intervento, se in fase di realizzazione del progetto verranno
soddisfatti i requisiti scelti tra le famiglie 6, 8 e 9 della
delibera di Giunta regionale del 16 gennaio 2001, n. 21, come
dichiarato nella documentazione pervenuta unitamente alla domanda,
mentre per i rimanenti interventi il finanziamento assegnato rientra
nel limite del 45% del costo dell'intervento, come previsto nel bando
al punto "3) Criteri per l'assegnazione dei contributi";
5) che il Dirigente competente provvedera' a liquidare ed erogare
l'ammontare complessivo del contributo concesso nei limiti del 50% e
del 45%, come precisato al punto 4), sulla base del quadro economico
finale dell'intervento rideterminando l'ammontare del finanziamento
nel caso che il costo finale sia inferiore rispetto a quanto
ammesso;
6) di assegnare i contributi quantificati in complessivi Euro
28.961.910,27, a favore dei soggetti elencati nella Tabella n. 1
dell'Allegato A e che si attingera' dalla graduatoria di cui alla
Tabella n. 2 in presenza di rinunce o di mancato rispetto del termine
perentorio per l'inizio dei lavori;
7) di dare atto che le risorse necessarie risultano allocate
nell'ambito del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005,
cosi' come indicato in premessa e che qui si intende integralmente
richiamato;
8) di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo regionale
assegnato ne diano opportuna informazione sul prescritto cartello dei
lavori indicando l'ammontare, il testo dell'oggetto di cui alla
presente deliberazione, il logo a colori della Regione
Emilia-Romagna;
9) che i progetti preliminari relativi agli interventi inseriti nella
Tabella n. 1 di cui al precedente punto 3) saranno oggetto della
valutazione del Gruppo tecnico di cui alla determinazione del
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dell'11/3/2003, n.
2589 integrato con i Responsabili di Servizio competenti per materia
al fine di verificarne la congruita' e la rispondenza ai requisiti
tecnici previsti dalle normative vigenti indicando le eventuali
prescrizioni e rilievi ai quali si dovranno attenere gli Enti
attuatori in sede di progettazione esecutiva o di eventuali
varianti;
10) che si provvedera' alla eventuale acquisizione della
certificazione antimafia nel rispetto della normativa dettata dal DPR
3 giugno 1998, n. 252 e che di tale acquisizione si dara' atto nel
provvedimento di concessione dei finanziamenti;
11) che il Dirigente competente, sulla base del parere del Gruppo
tecnico su citato, provvedera' a comunicare gli eventuali rilievi e
prescrizioni, che dovranno essere garantiti in sede di progettazione
esecutiva o di eventuale variante;
12) che le eventuali variazioni derivanti da costi aggiuntivi non
preventivati saranno a carico dell'Ente attuatore;
13) di procedere alla erogazione del finanziamento a seguito di
attestazione del responsabile del procedimento che dichiara
l'avvenuta predisposizione del cartello dei lavori contenente le
indicazioni di cui al punto 4;
14) ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, della L.R. 12
dicembre 1985, n. 29:
- che gli assegnatari ricompresi nella Tabella n. 1 debbano avviare
l'esecuzione delle opere finanziate entro il termine perentorio di 9
mesi a far tempo dalla data di pubblicazione della deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, dovendosi intendere per avvio
dell'esecuzione delle opere la presentazione del verbale di consegna
dei lavori o dell'attestazione di inizio lavori;
- che il termine massimo ordinatorio per il completamento delle
procedure di spesa sia fissato allo scadere dei 24 mesi successivi
alla data del verbale di consegna o attestazione di inizio dei
lavori, dovendosi intendere per completamento delle procedure di
spesa la data di approvazione del certificato di ultimazione lavori o
attestazione di fine lavori, salvo provvedimento di proroga
opportunamente motivato;
- di applicare il termine ordinatorio di cui al punto precedente per
i progetti gia' iniziati e di garantire il pagamento delle spese
sostenute dopo la data di pubblicazione del bando (29 maggio 2002);
- che in caso di inosservanza del termine perentorio stabilito al
primo alinea del presente punto, le somme assegnate e non utilizzate,
saranno attribuite con atto della Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, secondo l'ordine di priorita'
fissato nell'elenco di cui all'Allegato "A" Tabella 2, tenuto conto
che i soggetti attuatori compresi nell'elenco degli idonei non
finanziati potranno rientrare, nel rispetto dei vincoli posti dalla
legislazione contabile vigente, nell'ambito di programmi di
investimento da finanziare con risorse ex art. 20, Legge 67/88;
- di fissare il termine di validita' della graduatoria in 12 mesi a
decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- che in corso o al termine dei lavori saranno possibili controlli a
campione degli interventi finanziati per verificare la congruita' tra
il progetto approvato e l'intervento realizzato.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO B
Procedure per la concessione, liquidazione ed erogazione del
contributo per la realizzazione di interventi relativi alla L.R. 12
gennaio 1985, n. 2, art. 42
Precondizione per la concessione dei finanziamenti e' l'acquisizione
da parte del Servizio competente della certificazione antimafia nel
rispetto della normativa dettata dal DPR 3 giugno 1998, n. 252, per i
casi previsti.
Progetti finalizzati all'acquisto di immobili
La liquidazione del contributo avverra' in un'unica soluzione ed e'
subordinata alla contestuale presentazione del rogito di acquisto
dell'immobile e dell'atto costitutivo di vincolo ventennale a
destinazione socio-assistenziale debitamente trascritto presso la
Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
Il Dirigente regionale competente, con propria determinazione, sulla
base della documentazione di cui al comma precedente provvedera' alla
concessione, impegno e liquidazione del contributo; nel caso che la
cifra da corrispondere per l'acquisto dell'immobile sia inferiore
rispetto alla somma prevista si rideterminera' proporzionalmente il
contributo.
Propetti finalizzati alla costruzione ed alla ristrutturazione
La liquidazione della prima quota pari al 70% del contributo avverra'
dietro presentazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente
beneficiario del contributo, dell'approvazione del quadro economico
relativo all'intervento con l'indicazione dei mezzi di copertura
finanziaria dell'intero costo dell'opera e della seguente
documentazione in copia conforme o originale:
- atto comprovante l'avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- dichiarazione del direttore dei lavori controfirmata dal legale
rappresentante, ovvero ove previsto dal responsabile del
procedimento, attestante fatturazioni per un importo pari almeno al
40% del costo degli interventi previsti;
- attestazione del responsabile del procedimento che dichiara
l'avvenuta predisposizione ed esposizione del prescritto cartello dei
lavori contenente l'indicazione del contributo concesso, il testo di
cui all'oggetto della presente deliberazione ed il logo a colori
della Regione Emilia-Romagna;
- copia del documento che concessiona o autorizza l'intervento
rilasciato dall'Amministrazione comunale;
- dichiarazione a firma del progettista e del legale rappresentante,
ovvero del responsabile del procedimento, dell'organismo ammesso a
contributo circa: a) la conformita' del progetto concessionato e
quello inoltrato alla Regione Emilia-Romagna ed approvato con
eventuali prescrizioni, e b) del soddisfacimento dei requisiti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2001, n. 21 in
numero di almeno 4, qualora sia stato concesso il 50% del contributo
per la ristrutturazione, ed in numero di 8 in presenza di nuova
costruzione.
II Dirigente regionale competente con propria determinazione, sulla
base della documentazione di cui ai commi precedenti, provvedera'
alla concessione, all'impegno del contributo ed alla contestuale
liquidazione del relativo 70%.
Qualora l'importo definitivo desunto dal quadro economico risultasse
inferiore al progetto preliminare di massima ammesso a finanziamento
con il presente atto, il contributo sara' proporzionalmente ridotto
ai sensi del punto 8) della deliberazione della Giunta regionale
809/02, di approvazione del bando.
15) La liquidazione della seconda quota pari al 30% del predetto
finanziamento, avverra' a conclusione dei lavori a seguito della
presentazione:
a) di un provvedimento del legale rappresentante, ovvero dal
responsabile del procedimento, attestante: - l'ammontare della spesa
sostenuta (esclusi spese per arredi, attrezzature, sistemazioni
esterne); - approvazione del progetto e delle eventuali varianti; - i
quadri economici iniziale e finale a giustificazione dell'utilizzo di
tutti i finanziamenti previsti, compresi quelli a carico dell'ente
attuatore; - le date di inizio e fine lavori;
b) atto costitutivo di vincolo ventennale a destinazione socio -
assistenziale debitamente trascritto presso la Conservatoria dei
registri immobiliari competente per territorio;
c) certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato da un
tecnico abilitato attestante la conformita' del progetto realizzato
con quanto previsto dal bando.
Il Dirigente regionale competente con propria determinazione, sulla
base della documentazione di cui ai commi precedenti, provvedera'
alla liquidazione della quota rimanente; nel caso che il costo finale
dell'intervento sia inferiore rispetto a quello ammesso a
finanziamento si rideterminera' proporzionalmente il contributo e la
liquidazione della quota rimanente.