LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 56
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 giugno 2003 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 56
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001 e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative e ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma I, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 435 del 17 marzo 2003; oggetto consiliare n. 4311 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 231 in data 25 marzo 2003;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 dell'11
giugno 2003, con relazione scritta, per la maggioranza, del
consigliere Gnassi; per la minoranza con relazioni scritte dei
consiglieri Varani e Lodi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2003,
atto n. 107/2003.