REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO VI                                                            
       Disposizioni transitorie e finali                                        
          Art. 56                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa              
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e                
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le                   
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con                      
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi                
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai                
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15              
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione                       
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27                
marzo 1972, n. 4).                                                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 30 giugno 2003  VASCO ERRANI                                           
NOTA ALL'ART. 56                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative e ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma I, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 435 del 17 marzo 2003; oggetto consiliare n. 4311 (VII                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 231 in data 25 marzo 2003;                                           
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura           
Scuola Formazione Lavoro" in sede referente.                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 dell'11              
giugno 2003, con relazione scritta, per la maggioranza, del                     
consigliere Gnassi; per la minoranza con relazioni scritte dei                  
consiglieri Varani e Lodi;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2003,            
atto n. 107/2003.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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