LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 55
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 19 del 1979 e' abrogata.
2. La legge regionale n. 54 del 1995 e' abrogata.
3. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 45 del 1996
e' abrogato.
4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998 sono
abrogati.
5. I commi 4 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1998
sono abrogati.
6. Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e
206 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.
NOTE ALL'ART. 55
Comma 3
1) Il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 45 del
1996 e' riportato alla nota 1) dell'art. 53 della presente legge.
Comma 4
2) Il testo degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25 del 1998
e' riportato alle note 2 e 3 dell'art. 53 della presente legge.
Comma 5
3) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 25
del 1998 e' riportato alla nota 4) dell'art. 53 della presente legge.
Comma 5
4) Il testo degli articoli da 196 a 206 della legge regionale n. 3
del 1999 era il sguente:
"Art. 196 - Ambiti di intervento
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai
Capi III e IV del Titolo IV del DLgs n. 112 del 1998, nonche' delle
restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di
sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e
formazione professionale.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema
statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione
e formazione professionale e di diritto allo studio e
all'apprendimento.
Art. 197 - Sistema educativo integrato
1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi
educativi rivolti a bambini in eta' prescolare, persegue
l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e
fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
Art. 198 - Finalita'
1. Il sistema formativo integrato e' volto alla formazione delle
persone.
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di
programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel
rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e
integrazione, nonche' di pari opportunita' di fruizione per tutte le
persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunita' formative e attivita'
di orientamento per la scelta dei percorsi piu' adeguati alle
aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia
fra i sistemi formativi, sia ria questi e il mondo del lavoro, sulla
base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti
formativi acquisiti.
Art. 199 - Definizioni ed ambiti di integrazione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attivita'
finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo
generale, sia di tipo tecnico;
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle
azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a
svolgere uno o piu' tipi di lavoro;
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei
saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali
non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di piu'
soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attivita' in
collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo dei
lavoro.
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le
seguenti:
a) svolgimento di attivita' integrative su richiesta delle
istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare
riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo
scolastico;
b) svolgimento di attivita' da parte delle istituzioni scolastiche,
statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione
professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;
c) attivita' svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi
diversi, con assunzione di responsabilita' condivisa in tutte le fasi
dell'attivita', in continuita' o meno con i percorsi scolastici, da
realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di
lavoro a causa mista;
d) attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non in
continuita' con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con
l'Universita'.
4. Le modalita' per la realizzazione delle attivita' di cui al comma
3 sono definite con direttive della Giunta regionale.
Art. 200 - Funzioni della Regione
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del DLgs n. 112
del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione
e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie:
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa
sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli
obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e
non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del
DLgs n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per
le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in
coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27
luglio 1998, n. 25.
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai
fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione
regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della
formazione tecnico professionale superiore.
5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di
concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di
collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A
tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro
con le istituzioni scolastiche autonome.
Art. 201 - Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,
le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il
coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di
detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle
relative attivita';
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di
scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di
formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in
vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal
comma 2 dell'art. 143 del DLgs n. 112 del 1998.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n.
112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunita' montane e le
Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della
legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della
scuola materna e primaria.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di
cui al comma 1 dell'art 139 del DLgs n. 112 del 1998 svolgono le
funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite
convenzioni, nelle seguenti materie:
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui
al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed
in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e
nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e
non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante
convenzioni, gli interventi di orientamento, nonche' quelli di
prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano
nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.
Art. 202 - Programmazione della rete scolastica
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze,
formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei
parametri nazionali; coordina altresi' la programmazione dell'offerta
formativa.
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunita' montane
eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i
soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A
tal fine il Presidente della Provincia puo' convocare apposita
conferenza di servizi.
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, puo'
esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di
cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province
possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro
ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano
controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi
definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani
alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, provvedono
alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in
attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione,
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici
interessati.
Art. 203 - Diritto allo studio e all'apprendimento
1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di
diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni
persona il diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 204 - Azioni di sostegno alla qualificazione del
sistema formativo integrato
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo
integrato, la Regione incentiva:
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e
non statali e tra gli enti di formazione professionale su base
territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema
delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la
qualificazione dell'offerta formativa;
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure
professionali di sistema e per la qualificazione della
professionalita' di docenti del sistema scolastico e di operatori del
sistema della formazione professionale;
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
telematiche per consentire modalita' innovative di comunicazione e
interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonche' a
sostegno di processi educativi e dell'attivita' didattica.
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla
legislazione nazionale e dall'art. 201;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della
legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.
Art. 205 - Accreditamento delle strutture formative
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti
scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la
titolarita' diretta delle attivita' di formazione professionale,
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere
l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta
formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede
contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare
il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione,
secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, previa
definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal Consiglio.
Art. 206 - Promozione dell'attivita' delle Universita'
della terza eta'
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione
dell'istituzione e delle attivita' delle Universita' della terza
eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':
a) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini, anche
attraverso la piu' ampia diffusione della cultura;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale
delle comunita' in cui risiedono.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta
regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione
di contributi alle Universita' della terza eta' istituite o gestite
da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, societa'
cooperative, Enti locali, Universita'. Tali soggetti, per accedere ai
contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attivita' da almeno un anno.
3. L'accesso ai corsi delle Universita' della terza eta' e' libero
fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa
all'iscrizione o alla frequenza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la
concessione da parte delle Province dei relativi contributi.".