REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO VI                                                            
       Disposizioni transitorie e finali                                        
          Art. 54                                                               
Modifiche di norme                                                              
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,                 
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le                   
politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le               
priorita' e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle               
risorse finanziarie nonche' i criteri per la collaborazione tra                 
soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati            
nel rispetto delle modalita' previste per la loro approvazione.".               
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1                
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla                
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma                 
triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento,            
garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione            
degli Enti locali.".                                                            
NOTE ALL'ART. 54                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del             
1998, prima della sua sostituzione, operata dal comma 1 dell'art. 54            
della presente legge, era il seguente:                                          
"Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche per il                 
lavoro                                                                          
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,                  
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le                   
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in               
particolare, le modalita' di integrazione tra le medesime e tra                 
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi                   
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il            
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i cri'teri             
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono                 
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste            
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli                   
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.            
24 luglio 1979, n. 19.                                                          
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del             
1998, prima della sua sostituzione, operata dal comma 2 dell'art. 54            
della presente legge, era il seguente:                                          
"Art. 4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province                      
omissis                                                                         
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1                 
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla                
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma                 
triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani                
annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti                 
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono              
luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo             
dell'art. 18 della L.R. 21 luglio 1979, n. 19.                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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