LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 54
Modifiche di norme
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le
politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le
priorita' e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle
risorse finanziarie nonche' i criteri per la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati
nel rispetto delle modalita' previste per la loro approvazione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma
triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento,
garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione
degli Enti locali.".
NOTE ALL'ART. 54
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del
1998, prima della sua sostituzione, operata dal comma 1 dell'art. 54
della presente legge, era il seguente:
"Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche per il
lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in
particolare, le modalita' di integrazione tra le medesime e tra
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i cri'teri
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.
24 luglio 1979, n. 19.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del
1998, prima della sua sostituzione, operata dal comma 2 dell'art. 54
della presente legge, era il seguente:
"Art. 4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
omissis
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma
triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani
annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono
luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo
dell'art. 18 della L.R. 21 luglio 1979, n. 19.
omissis".