LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995,
dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45
(Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi
quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di
finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse
leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi
delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme
in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per
l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione
regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale
tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale
tripartita costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova
Commissione di cui all'articolo 51.
4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di
coordinamento interistituzionale, previsto dall'articolo 7 della
legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato
di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50. Il Comitato di
coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'articolo 7
della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina
del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50.
5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di
concertazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge
regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competera', quando
istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'articolo 52.
Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'articolo 9,
commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina
delle commissioni di cui all'articolo 52 della presente legge.
NOTE ALL'ART. 53
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 45 del 1996 e' il
seguente:
"Art. 14 - Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli Enti
operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze
in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra
le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema
erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la
flessibilita' gestionale ed organizzativa degli Enti di cui all'art.
5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi compresi gli Enti di
emanazione delle associazioni agricole.
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino
gestionale ed economico degli Enti di cui al comma 1, sostiene e
controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi
di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione
professionale dei lavoratori degli Enti stessi, per adeguare le loro
competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.
3. La Giunta regionale determina le modalita' di rimborso degli oneri
e le condizioni generali per l'utilizzo temporaneo su base
convenzionale di personale dipendente dagli Enti di cui al comma 1 da
parte della Regione, delle Provincie e dei Comuni per le esigenze
tecniche e progettuali connesse all'esercizio delle rispettive
funzioni in materia di formazione professionale, orientamento e
diritto allo studio.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998 era il
seguente:
"Art. 6 - Commissione regionale tripartita
1 E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle
linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di
competenza regionale.
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonche' sul piano di
attivita' dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art, 11,
viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La
Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per
l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il
monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La
Commissione puo' formulare proposte sulle modalita' di collaborazione
fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del
lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali
pareri sono corredati del parere di conformita' ai princi'pi della
legislazione di parita' espresso dal consigliere di cui alla Legge 10
aprile 1991, n. 125.
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da
parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione
territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 469 del 1997.
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art.
4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui
le funzioni in materia di mobilita', cassa integrazione, contratti di
formazione lavoro, gia' di competenza della Commissione regionale per
l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere
amministrativo individuate in apposito elenco approvato con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale costituisce condizione di
efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la
Giunta regionale adotta altresi' indirizzi relativi all'esercizio da
parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.
5. La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la
presiede;
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori
di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parita' di cui alla legge n. 125 del 1991.
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione
istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite
sottocommissioni garantendo la pariteticita' delle rappresentanze di
cui alle lettere b) e c) del comma 5.
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui
al comma 5 viene altresi' designato un numero di componenti supplenti
pari a quello degli effettivi.
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente, costituisce la Commissione nominando i componenti
effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute.
La Commissione dura in carica tre anni.
9. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito
regolamento approvato dalla Commissione stessa.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1998 era il
seguente:
"Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato
di coordinamento interistituzionale composto da:
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore
o un consigliere da questi delegato;
c) tre componenti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali
in rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' montane, garantendo
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale e' nominato dal
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni
di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui conseguenti atti
applicativi.
4. Il Comitato puo' formulare proposte relativamente allo sviluppo
dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche
formative e su progetti specifici rivolti all'incremento
dell'occupazione. Esercita altresi' funzione propositiva nei
confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono
attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il
Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.
5. Il funzionamento del Comitato e' definito con apposito regolamento
approvato dal Comitato stesso.
Comma 5
4) Il testo dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del
1998 era il seguente:
"Art. 9 - Criteri e modalita' di gestione dei servizi
omissis
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal
Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo
la pariteticita' delle parti sociali piu' rappresentative e la
presenza del consigliere di parita'.
5. La Commissione esercita funzioni di concertazione relativamente:
a) alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della
formazione di competenza provinciale;
b) all'attivita' dei servizi attribuiti ai sensi della presente
legge;
c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di cui al
comma 2 dell'art. 6 del DLgs n. 469 del 1997;
d) alle funzioni gia' di competenza della Commissione regionale per
l'Impiego, attribuite alle Province, ai sensi della lett. c) del
comma 1 dell'art. 4.
omissis".