REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO VI                                                            
       Disposizioni transitorie e finali                                        
          Art. 53                                                               
Norme transitorie                                                               
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24              
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della                    
formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995,             
dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45                  
(Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21            
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi            
quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di                    
finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse                
leggi regionali fino alla loro conclusione.                                     
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi                
delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme             
in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per                  
l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.                   
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di                    
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano               
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione              
regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale            
n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale             
tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale                     
tripartita costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale            
n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova                     
Commissione di cui all'articolo 51.                                             
4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di                    
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano               
salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di                
coordinamento interistituzionale, previsto dall'articolo 7 della                
legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato            
di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50. Il Comitato di           
coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'articolo 7            
della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina           
del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 50.             
5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di                    
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano               
salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di                     
concertazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge                
regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competera', quando                   
istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'articolo 52.            
Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'articolo 9,               
commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina              
delle commissioni di cui all'articolo 52 della presente legge.                  
NOTE ALL'ART. 53                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 45 del 1996 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli Enti             
operanti nella formazione professionale                                         
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze           
in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra             
le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema           
erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la                        
flessibilita' gestionale ed organizzativa degli Enti di cui all'art.            
5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi compresi gli Enti di                
emanazione delle associazioni agricole.                                         
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino                 
gestionale ed economico degli Enti di cui al comma 1, sostiene e                
controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi           
di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione                        
professionale dei lavoratori degli Enti stessi, per adeguare le loro            
competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.                          
3. La Giunta regionale determina le modalita' di rimborso degli oneri           
e le condizioni generali per l'utilizzo temporaneo su base                      
convenzionale di personale dipendente dagli Enti di cui al comma 1 da           
parte della Regione, delle Provincie e dei Comuni per le esigenze               
tecniche e progettuali connesse all'esercizio delle rispettive                  
funzioni in materia di formazione professionale, orientamento e                 
diritto allo studio.".                                                          
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998 era il             
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Commissione regionale tripartita                                      
1 E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede                    
concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle           
linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di           
competenza regionale.                                                           
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, nonche' sul piano di           
attivita' dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all'art, 11,                
viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La                   
Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per              
l'erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il                     
monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La                     
Commissione puo' formulare proposte sulle modalita' di collaborazione           
fra soggetti pubblici e privati, sull'integrazione fra politiche del            
lavoro e della formazione e sull'integrazione con l'istruzione. Tali            
pareri sono corredati del parere di conformita' ai princi'pi della              
legislazione di parita' espresso dal consigliere di cui alla Legge 10           
aprile 1991, n. 125.                                                            
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da            
parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione                    
territoriale dei Centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto            
dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 469 del 1997.              
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art.            
4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale tra cui             
le funzioni in materia di mobilita', cassa integrazione, contratti di           
formazione lavoro, gia' di competenza della Commissione regionale per           
l'impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere                     
amministrativo individuate in apposito elenco approvato con                     
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e                 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La            
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale costituisce condizione di                
efficacia dell'elenco. Acquisito il parere della Commissione, la                
Giunta regionale adotta altresi' indirizzi relativi all'esercizio da            
parte delle Province delle funzioni individuate in tale elenco.                 
5. La Commissione e' composta da:                                               
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la                
presiede;                                                                       
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali            
dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;                        
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori           
di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;                             
d) il consigliere di parita' di cui alla legge n. 125 del 1991.                 
6. Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione                 
istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite              
sottocommissioni garantendo la pariteticita' delle rappresentanze di            
cui alle lettere b) e c) del comma 5.                                           
7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui           
al comma 5 viene altresi' designato un numero di componenti supplenti           
pari a quello degli effettivi.                                                  
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa                      
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore                 
competente, costituisce la Commissione nominando i componenti                   
effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute.           
La Commissione dura in carica tre anni.                                         
9. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito              
regolamento approvato dalla Commissione stessa.".                               
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1998 era il             
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale                          
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,            
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e                        
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato             
di coordinamento interistituzionale composto da:                                
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;                           
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore           
o un consigliere da questi delegato;                                            
c) tre componenti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali           
in rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' montane, garantendo              
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.                            
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale e' nominato dal              
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale            
su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni            
di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.                                   
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle                   
politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui conseguenti atti           
applicativi.                                                                    
4. Il Comitato puo' formulare proposte relativamente allo sviluppo              
dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche                    
formative e su progetti specifici rivolti all'incremento                        
dell'occupazione. Esercita altresi' funzione propositiva nei                    
confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono                    
attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il             
Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione               
delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.                 
5. Il funzionamento del Comitato e' definito con apposito regolamento           
approvato dal Comitato stesso.                                                  
Comma 5                                                                         
4) Il testo dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del           
1998 era il seguente:                                                           
"Art. 9 - Criteri e modalita' di gestione dei servizi                           
omissis                                                                         
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore              
della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal           
Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo             
la pariteticita' delle parti sociali piu' rappresentative e la                  
presenza del consigliere di parita'.                                            
5. La Commissione esercita funzioni di concertazione relativamente:             
a) alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della                 
formazione di competenza provinciale;                                           
b) all'attivita' dei servizi attribuiti ai sensi della presente                 
legge;                                                                          
c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di cui al                
comma 2 dell'art. 6 del DLgs n. 469 del 1997;                                   
d) alle funzioni gia' di competenza della Commissione regionale per             
l'Impiego, attribuite alle Province, ai sensi della lett. c) del                
comma 1 dell'art. 4.                                                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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