REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO V                                                             
      Collaborazione istituzionale, concertazione                               
       e partecipazione sociale                                                 
          Art. 52                                                               
Concertazione a livello territoriale                                            
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con                 
funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee               
programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione               
professionale e del lavoro di competenza provinciale.                           
2. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Provincia o da             
suo delegato ed e' costituita garantendo la pariteticita' delle parti           
sociali piu' rappresentative a livello provinciale e la presenza del            
consigliere di parita'.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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