LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione
e partecipazione sociale
Art. 52
Concertazione a livello territoriale
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con
funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee
programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione
professionale e del lavoro di competenza provinciale.
2. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Provincia o da
suo delegato ed e' costituita garantendo la pariteticita' delle parti
sociali piu' rappresentative a livello provinciale e la presenza del
consigliere di parita'.