LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione
e partecipazione sociale
Art. 50
Comitato di coordinamento istituzionale
1. E' istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede
di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione,
Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in
materia di lavoro. Esso e' nominato dal Presidente della Regione ed
e' composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato,
componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che
lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati,
componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza
regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi. Esso
formula, altresi', proposte relativamente allo sviluppo del sistema
formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale
per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di
proposta e di impulso all'attivita' della Conferenza stessa, nonche'
di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema
formativo.
4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresi' da un
rappresentante delle universita', e la Commissione regionale
tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalita' di
raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla
programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica
superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione
regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalita' di
informazione e di confronto fra i due organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali
di cui all'articolo 123, comma quarto, della Costituzione, si
provvedera' alla ridefinizione della composizione e delle funzioni
svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito
dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.
NOTA ALL'ART. 50
Comma 6
Il testo dell'art. 123, comma 4 della Costituzione e' il seguente:
Art. 23
omissis
In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti
locali.".