LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione
e partecipazione sociale
Art. 49
Conferenza regionale per il sistema formativo
1. E' istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo,
quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla
programmazione inerenti il sistema formativo. Essa e' nominata dal
Presidente della Regione ed e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di
associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza
territoriale e dimensionale;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati
nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la
rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria
superiore, secondo modalita' dalle stesse individuate;
f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione
professionale accreditati;
g) un rappresentante per ogni universita' avente sede legale nel
territorio regionale;
h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in
accordo fra le universita' ivi operanti e gli Enti locali;
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti
competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le
attivita' di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle
risorse pubbliche e private.
3. Il presidente della Conferenza e' nominato dal Presidente della
Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed
alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di
verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresi' parere in merito
ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete
scolastica, di cui all'articolo 45, ed agli atti relativi al sistema
formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
5. Le modalita' per il funzionamento delle attivita' sono
disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito
regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalita' di espressione
dei pareri che garantiscano la riconoscibilita' e la specificita'
delle varie componenti della Conferenza.
6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione
scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap,
favorisce modalita' di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,
di cui all'articolo 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di
lavoro per ambiti tematici.