REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

             CAPO V                                                             
      Collaborazione istituzionale, concertazione                               
       e partecipazione sociale                                                 
          Art. 48                                                               
Partecipazione sociale. Consulte regionali                                      
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento                   
portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso               
l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e                 
consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo                 
livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e                
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.                                      
2. A tal fine, e' istituita la consulta regionale degli studenti,               
composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di           
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10               
ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle                   
iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle                    
istituzioni scolastiche).                                                       
3. E' istituita altresi' la consulta regionale dei genitori, composta           
da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di              
circolo e di istituto, designati secondo modalita' dagli stessi                 
individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni               
ordine e grado di scuola.                                                       
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare              
competente, con proprio atto definisce le modalita' di costituzione             
delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai componenti di             
dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per            
la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa                   
regionale.                                                                      
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni           
didattiche e di progettualita' di eccellenza, presente nel sistema              
formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione                
regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di                     
partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali               
esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione           
di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.                       
6. La Giunta regionale attiva altresi' modalita' di partecipazione              
con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a           
livello regionale.                                                              
7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della              
presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche                
inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in                 
situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla            
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,            
di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e                      
provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e                   
l'integrazione sociale delle persone disabili).                                 
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.             
567 del 1996 e' il seguente:                                                    
"Art. 6 - Consulta provinciale                                                  
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di           
istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale           
in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione                     
dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura               
alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza                         
tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti, in relazione            
agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico                  
successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse               
modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel                  
consiglio di istituto, Per gli alunni delle ultime classi di scuola             
media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto                    
secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico               
successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite           
della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e           
di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni             
delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima                
riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita'                 
scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.                          
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:                     
a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le              
istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche           
al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al             
presente regolamento e di formulare proposte di intervento che                  
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di                
accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente            
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche' di accordi quadro da             
stipularsi tra la competente autorita' scolastica periferica, gli               
Enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex              
studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo           
del lavoro e della produzione;                                                  
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici,               
agli Enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;              
b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e             
con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326,              
commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la           
realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza              
intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla            
lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento                  
artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative                  
previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono                    
disciplinate dal presente regolamento;                                          
c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno            
sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento              
all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle                   
studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento;                  
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;                            
d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli                   
scolastici locali;                                                              
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia            
previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della             
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.                                              
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale             
elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.                             
4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella gestione e              
favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del                  
consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il                   
curricolo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto,            
possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla                 
consulta consulenti per non piu' di un anno scolastico. Per quel                
periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i            
membri della consulta.                                                          
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un              
coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal           
dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio            
assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il                 
coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il            
quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.           
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' individuata            
una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a                  
livello nazionale.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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