LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione
e partecipazione sociale
Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento
portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso
l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e
consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo
livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, e' istituita la consulta regionale degli studenti,
composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle
istituzioni scolastiche).
3. E' istituita altresi' la consulta regionale dei genitori, composta
da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di
circolo e di istituto, designati secondo modalita' dagli stessi
individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni
ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente, con proprio atto definisce le modalita' di costituzione
delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai componenti di
dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per
la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa
regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni
didattiche e di progettualita' di eccellenza, presente nel sistema
formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione
regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di
partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali
esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione
di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.
6. La Giunta regionale attiva altresi' modalita' di partecipazione
con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a
livello regionale.
7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della
presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche
inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in
situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,
di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e
provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili).
NOTA ALL'ART. 48
Comma 2
Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
567 del 1996 e' il seguente:
"Art. 6 - Consulta provinciale
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di
istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale
in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione
dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura
alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza
tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti, in relazione
agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico
successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse
modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel
consiglio di istituto, Per gli alunni delle ultime classi di scuola
media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto
secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico
successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite
della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e
di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni
delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima
riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita'
scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le
istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche
al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al
presente regolamento e di formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di
accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche' di accordi quadro da
stipularsi tra la competente autorita' scolastica periferica, gli
Enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex
studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo
del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici,
agli Enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e
con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326,
commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la
realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza
intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla
lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento
artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative
previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono
disciplinate dal presente regolamento;
c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno
sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento
all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle
studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli
scolastici locali;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia
previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale
elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella gestione e
favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del
consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il
curricolo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto,
possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla
consulta consulenti per non piu' di un anno scolastico. Per quel
periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i
membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un
coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal
dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio
assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il
coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il
quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' individuata
una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a
livello nazionale.".