LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO IV
Programmazione generale e territoriale
Art. 46
Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia,
d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza
provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa
possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione
scolastica regionale, le universita', le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e
gli organismi di formazione professionale accreditati, nonche' i
soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove
necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che
riguardino il territorio di piu' province, sono invitate a
partecipare alla Conferenza anche le altre Province interessate. Le
istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale
accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante
rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche
possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la
programmazione dell'offerta formativa e puo' rappresentare la sede
per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di
cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali
funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla
istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di
cui all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalita' di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi
per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni,
sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.