REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

            CAPO IV                                                             
      Programmazione generale e territoriale                                    
          Art. 45                                                               
Programmazione territoriale                                                     
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle              
linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonche' delle              
compatibilita' finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,                  
esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta              
formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica,               
nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi                  
vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e            
dalla presente legge.                                                           
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei            
fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e               
locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti                      
bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal                   
territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la                
consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri            
soggetti interessati.                                                           
3. La funzione di programmazione in materia di formazione                       
professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, e'            
di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per           
l'offerta formativa, di norma triennali.                                        
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie              
competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti               
l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi               
disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a                 
progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in                
collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli               
adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di            
azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' tra i            
diversi ordini e gradi di scuola, nonche' di interventi per la                  
prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.                              
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle                
compatibilita' finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite            
le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione               
della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione,             
aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la                  
collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari                   
opportunita' di fruizione dell'offerta formativa sull'intero                    
territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali                
degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per                 
l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione                   
complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.                     
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla           
Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento,             
la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui                 
all'articolo 49, puo' esprimere rilievi in ordine alla coerenza con             
quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni                 
contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le           
procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi                   
dell'articolo 44, comma 1, lettera c).                                          
7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la                
natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, e'              
attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che                 
acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui               
all'articolo 49.                                                                
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province                     
istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti,               
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.                      
9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di                
coordinamento di cui all'articolo 46 e le Commissioni di                        
concertazione di cui all'articolo 52, gli ambiti territoriali al fine           
del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal                    
riconoscimento delle identita' locali e dalla stabile interazione di            
fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la                
disponibilita' di una rete di servizi, gli ambiti devono essere                 
definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione             
di riferimento, nonche' in base a criteri di compatibilita' e di                
ottimizzazione delle risorse.                                                   
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle               
Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di               
collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e           
di partecipazione dei soggetti interessati.                                     
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di                   
favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale,             
le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della              
programmazione territoriale.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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