LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO IV
Programmazione generale e territoriale
Art. 45
Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle
linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonche' delle
compatibilita' finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta
formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica,
nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi
vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e
dalla presente legge.
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei
fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e
locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti
bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal
territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la
consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri
soggetti interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione
professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, e'
di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per
l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie
competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti
l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi
disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a
progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in
collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli
adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di
azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' tra i
diversi ordini e gradi di scuola, nonche' di interventi per la
prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle
compatibilita' finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite
le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione
della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione,
aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la
collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari
opportunita' di fruizione dell'offerta formativa sull'intero
territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali
degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per
l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione
complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla
Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento,
la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui
all'articolo 49, puo' esprimere rilievi in ordine alla coerenza con
quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni
contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le
procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera c).
7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la
natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, e'
attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che
acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui
all'articolo 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province
istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti,
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di
coordinamento di cui all'articolo 46 e le Commissioni di
concertazione di cui all'articolo 52, gli ambiti territoriali al fine
del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal
riconoscimento delle identita' locali e dalla stabile interazione di
fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la
disponibilita' di una rete di servizi, gli ambiti devono essere
definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione
di riferimento, nonche' in base a criteri di compatibilita' e di
ottimizzazione delle risorse.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle
Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di
collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e
di partecipazione dei soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di
favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale,
le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della
programmazione territoriale.