LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO IV
Programmazione generale e territoriale
Art. 44
Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, approva:
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali,
per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con
individuazione degli obiettivi, delle priorita', delle linee
d'intervento, nonche' del quadro delle risorse finanziarie e dei
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni
scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente
legge.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione
professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identita'
di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni
di efficacia e di qualita' uniformi ed elevate su tutto il territorio
regionale. Definisce altresi' gli standard qualitativi delle azioni
in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei
tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresi'
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo
degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla
presente legge, le funzioni amministrative relative:
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attivita' innovative quanto
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle
condizioni di omogeneita' e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
b) alla programmazione degli interventi che possono essere
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;
d) alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione
degli interventi di propria competenza.
5. La Giunta regionale determina altresi' il calendario scolastico ed
i relativi ambiti di flessibilita'.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la
valutazione delle attivita' inerenti le proprie funzioni, nonche' la
valutazione degli esiti del sistema formativo.