REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

            CAPO IV                                                             
      Programmazione generale e territoriale                                    
          Art. 44                                                               
Programmazione generale                                                         
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del               
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta regionale, approva:                                                
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali,              
per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con                     
individuazione degli obiettivi, delle priorita', delle linee                    
d'intervento, nonche' del quadro delle risorse finanziarie e dei                
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;             
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale                    
dell'offerta formativa;                                                         
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete                  
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni             
scolastiche;                                                                    
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi           
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente            
legge.                                                                          
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare             
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti                       
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione                         
professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identita'           
di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni                
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni           
di efficacia e di qualita' uniformi ed elevate su tutto il territorio           
regionale. Definisce altresi' gli standard qualitativi delle azioni             
in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei             
tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.                                       
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione              
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresi'             
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare            
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo           
degli interventi.                                                               
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla              
presente legge, le funzioni amministrative relative:                            
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attivita' innovative quanto             
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle              
condizioni di omogeneita' e adeguatezza per la relativa messa a                 
regime;                                                                         
b) alla programmazione degli interventi che possono essere                      
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,                   
esclusivamente a livello regionale;                                             
c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;                          
d) alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione              
degli interventi di propria competenza.                                         
5. La Giunta regionale determina altresi' il calendario scolastico ed           
i relativi ambiti di flessibilita'.                                             
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla                 
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di             
concertazione sociale previsti dalla presente legge.                            
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la                    
valutazione delle attivita' inerenti le proprie funzioni, nonche' la            
valutazione degli esiti del sistema formativo.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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