LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 41
Educazione degli adulti
1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunita'
formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per
obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi
ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio
culturale. Essa tende a favorire:
a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione
professionale;
b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla
vita sociale;
d) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini.
2. Le opportunita' di educazione degli adulti sono offerte da Enti
locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di
formazione professionale accreditati, universita' della terza eta',
associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attivita' di
educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione
di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone
rilevata sul territorio.
3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di
reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che
non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono
realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti,
finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri
territoriali di cui all'articolo 42, comma 4.