REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 40                                                               
Apprendimento per tutta la vita                                                 
1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle                
persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne           
l'adattabilita' alle trasformazioni dei saperi nella societa' della             
conoscenza, nonche' per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i            
rischi di emarginazione sociale.                                                
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi                    
dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e                  
nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse             
sul territorio, nonche' con il ricorso alla formazione a distanza ed            
alle tecnologie innovative.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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