LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 40
Apprendimento per tutta la vita
1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle
persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne
l'adattabilita' alle trasformazioni dei saperi nella societa' della
conoscenza, nonche' per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i
rischi di emarginazione sociale.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi
dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e
nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse
sul territorio, nonche' con il ricorso alla formazione a distanza ed
alle tecnologie innovative.