REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 39                                                               
Disposizioni finali                                                             
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o              
associata mediante organismi di formazione professionale accreditati,           
le funzioni di gestione gia' ad essi delegate ai sensi dell'articolo            
2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della                  
funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione                
professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa                
deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni               
interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali             
relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla              
legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti            
di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).                  
2. I beni immobili di proprieta' della Regione, adibiti allo                    
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in                 
comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali              
beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione              
professionale accreditati.                                                      
3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni             
con gli organismi di formazione professionale accreditati, per                  
l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione           
di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di             
personale dipendente dai medesimi organismi.                                    
Sezione V                                                                       
Educazione degli adulti                                                         
NOTA ALL'ART. 39                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 54 del 1995 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Riordino delle funzioni di gestione                                   
1. I Centri di formazione professionale della Regione cessano di                
essere strutture organizzative regionali ai sensi dell'art. 25 della            
L.R. 18 agosto 1984, n. 44, a far data dalla costituzione delle forme           
gestionali di cui all'art. 3.                                                   
2. La Regione delega le funzioni di gestione di attivita' di                    
formazione professionale a Comuni individuati con delibera della                
Giunta regionale, tenendo conto in particolare dei Comuni sedi di               
Centro alla data di entrata in vigore della presente legge.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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