LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 38
Formazione nella pubblica amministrazione
1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella pubblica
amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle
esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la
qualita' dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi
a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni,
nonche' con gli altri soggetti della pubblica amministrazione,
privilegiano:
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali
il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la
semplificazione amministrativa e la flessibilita' gestionale, la
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.