REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 38                                                               
Formazione nella pubblica amministrazione                                       
1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella pubblica           
amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle           
esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la                
qualita' dei servizi.                                                           
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi            
a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni,            
nonche' con gli altri soggetti della pubblica amministrazione,                  
privilegiano:                                                                   
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali           
il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la                        
semplificazione amministrativa e la flessibilita' gestionale, la                
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;                                   
b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina