REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 36                                                               
Formazione degli apprendisti                                                    
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della            
contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti            
allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed                        
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.                   
2. La Regione garantisce la qualita' di tale formazione attraverso la           
definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi           
didattici, che si differenziano a seconda del livello delle                     
competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla           
formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo                        
nell'esercizio dell'apprendistato.                                              
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo             
di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la                 
formazione interna all'impresa.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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