LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 36
Formazione degli apprendisti
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della
contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti
allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualita' di tale formazione attraverso la
definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi
didattici, che si differenziano a seconda del livello delle
competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla
formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo
nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo
di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la
formazione interna all'impresa.