LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 35
Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della
formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria
programmazione, sostiene interventi:
a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati
finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle
professionalita' degli operatori;
c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla
diffusione di modalita' di apprendimento sostenute da tecnologie
informatiche;
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare
riferimento alle condizioni di accessibilita' ed alla manutenzione
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative.