REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 35                                                               
Qualificazione del sistema                                                      
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della                   
formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria                 
programmazione, sostiene interventi:                                            
a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati                   
finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;               
b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle                          
professionalita' degli operatori;                                               
c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla              
diffusione di modalita' di apprendimento sostenute da tecnologie                
informatiche;                                                                   
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare                   
riferimento alle condizioni di accessibilita' ed alla manutenzione              
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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