LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 34
Autorizzazione e riconoscimento delle attivita'
1. Gli organismi, ancorche' non accreditati, che organizzano
attivita' formative, possono richiedere alla Provincia competente per
territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il
relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti
autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto
all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione
per le attivita' di cui all'articolo 44, comma 4.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla
Regione l'inserimento di loro attivita' all'interno degli elenchi di
cui all'articolo 14.