REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 33                                                               
Accreditamento                                                                  
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di                     
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere           
accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti               
pubblici. Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la            
formazione professionale.                                                       
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di                  
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse                      
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per                     
realizzare attivita' formative nel territorio regionale.                        
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,           
definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi              
che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli                  
essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attivita' inerenti                  
l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di                          
accreditamento.                                                                 
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi             
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.                        
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende                 
pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri           
dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali                
attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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