LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 33
Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere
accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti
pubblici. Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la
formazione professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per
realizzare attivita' formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi
che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli
essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attivita' inerenti
l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di
accreditamento.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende
pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri
dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali
attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.