LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 32
Standard formativi e certificazioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, approva:
a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie
della formazione professionale;
b) i profili formativi;
c) le qualifiche professionali;
d) i criteri, le modalita' e le procedure per il riconoscimento, la
certificazione e la registrazione delle competenze e per
l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'articolo
5;
e) i criteri e le modalita' per la composizione delle commissioni di
esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di
competenze;
f) i criteri e le modalita' per l'autorizzazione ed il rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 34;
g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attivita'.