LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 31
Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze
dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la
cui ricognizione e' svolta anche da enti bilaterali.
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province
ai sensi degli articoli 44 e 45.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione
di figure professionali innovative a sostegno dei processi di
sviluppo, nonche' verso la qualificazione di figure professionali
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di
innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della
vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed
in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).
NOTA ALL'ART. 31
Comma 4
Il testo dell'art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e' il seguente:
"Art. 118 - Interventi in materia di formazione professionale nonche'
disposizioni di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo
sociale europeo
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese
e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere
istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di
cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti
comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed
iniziative sono trasmessi alle Regioni ed alle Province autonome
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei
gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali puo' disporne la sospensione
dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultali conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e'
istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"
con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione
all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e'
composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
Legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo
indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai
fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti
bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano
applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25
della citata Legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi
l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata Legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
alternativamente:
a) come soggetto giuridico di' natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del Codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di cui all'articolo 25 della Legge n. 845 del 1978, il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative
sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il
concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di' formazione entro il limite massimo di lire 100
miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite
su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con
priorita' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire
i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative
ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota
del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo
delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui
all'articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al
Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25
miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66,
comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo
25 della Legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i
piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra
le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i
criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al
comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad
effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
Legge 16 aprile 1987, n, 183, ed il versamento stabilito
dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236 del 1993, al Fondo
di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono
su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a
procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato
per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica
anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del
Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la
programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione
fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono
essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della
normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,
comma 4, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota
fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di Euro
per l'anno 2003, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo
16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.".