REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 31                                                               
Programmazione                                                                  
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze                           
dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la              
cui ricognizione e' svolta anche da enti bilaterali.                            
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province            
ai sensi degli articoli 44 e 45.                                                
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione             
di figure professionali innovative a sostegno dei processi di                   
sviluppo, nonche' verso la qualificazione di figure professionali               
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di                
innovazione.                                                                    
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della           
vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed           
in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi                      
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre              
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e             
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).                              
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e' il seguente:              
"Art. 118 - Interventi in materia di formazione professionale nonche'           
disposizioni di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo                 
sociale europeo                                                                 
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale           
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del           
lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione                  
professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese            
e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere                   
istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,                   
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di              
cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la            
formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli              
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei           
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul              
piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per              
settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione             
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai               
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle            
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti                   
comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione             
all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo             
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o                     
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte                
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali               
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori                    
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti               
piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed              
iniziative sono trasmessi alle Regioni ed alle Province autonome                
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto                  
nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,              
progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente                   
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo           
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre               
1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di                 
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.                                          
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di                        
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche              
sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al             
comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di              
funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei                   
gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita             
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in           
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e             
delle politiche sociali puo' disporne la sospensione                            
dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata            
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali           
effettuera' una valutazione dei risultali conseguiti dagli stessi. Il           
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del               
lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e'                 
istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico            
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"           
con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la                 
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in           
ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione                      
all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e'               
composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle                 
politiche sociali, dal consigliere di parita' componente la                     
Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle                 
Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo             
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,                
nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle             
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni            
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano                 
nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica                  
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei                
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun           
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.                          
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il                     
versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della              
Legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo             
indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto                   
dall'articolo 66, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.                  
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive           
adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo              
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai             
fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti            
bimestrali.                                                                     
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano           
applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25            
della citata Legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.                 
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi               
l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al               
quarto comma dell'articolo 25 della citata Legge n. 845 del 1978, e             
successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della              
data di entrata in vigore della presente legge.                                 
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali           
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei             
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,                    
alternativamente:                                                               
a) come soggetto giuridico di' natura associativa ai sensi                      
dell'articolo 36 del Codice civile;                                             
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli                
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della           
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del                   
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.                                  
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare                  
regionalmente o territorialmente.                                               
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo             
di cui all'articolo 25 della Legge n. 845 del 1978, il datore di                
lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative             
sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.                     
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale               
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in              
vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il             
concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati             
dagli enti di' formazione entro il limite massimo di lire 100                   
miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo            
scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del           
Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,            
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite            
su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei                     
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con                    
priorita' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire           
i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative             
ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i            
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.                     
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota            
del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo                
delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui                       
all'articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al              
Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per           
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.                                
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale              
sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al                   
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della           
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25              
miliardi per l'anno 2001.                                                       
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66,             
comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:                              
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo             
25 della Legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i           
piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra             
le parti sociali;                                                               
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai             
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del           
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro                   
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i                  
criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al            
comma 10.                                                                       
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad                    
effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della             
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per                       
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della            
Legge 16 aprile 1987, n, 183, ed il versamento stabilito                        
dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,             
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236 del 1993, al Fondo            
di cui al medesimo comma.                                                       
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono           
su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a            
procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato            
per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica           
anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di           
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.                
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del            
Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la               
programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal                  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione             
fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della              
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono             
essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla                        
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della                   
normativa comunitaria in materia.                                               
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio             
decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,              
comma 4, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota              
fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di Euro              
per l'anno 2003, per le attivita' di formazione nell'esercizio                  
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del                      
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo             
16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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