LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 29
Tipologie
1. Le attivita' di formazione professionale si articolano nelle
seguenti tipologie:
a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento
dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza
orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con
una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di
competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro;
c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un
titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a
fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che
si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto
alla formazione iniziale;
d) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi
forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento
delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi,
nonche' per favorire l'adattabilita' del lavoratore;
e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente
dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze
professionalizzanti al fine di accrescere le opportunita'
occupazionali.