LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 27
Biennio integrato nell'obbligo formativo
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire
agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado
il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di
qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra
l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province,
anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica,
sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59),
partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione
professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali
integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la
formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il
primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un
progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato
da modalita' didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza,
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero,
lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti
lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a
tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede
altresi' iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento
dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non
portano a termine il percorso frequentato.
3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalita', i tempi ed i
responsabili delle attivita', le modalita' di valutazione degli
esiti, nonche' del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e
finanziarie occorrenti.
4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli
alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo
sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine,
gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti
fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti
dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto
individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per
proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi
acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.
5. Al fine di rendere effettiva la possibilita' di scelta al termine
del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere
coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di
riferimento e devono altresi' contenere, con equivalente valenza
formativa, discipline ed attivita' inerenti sia la formazione
culturale generale, sia le aree professionali interessate.
6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al
presente articolo gli organismi di formazione professionale
accreditati, selezionati con le modalita' di cui all'articolo 13,
comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno
quadriennale.
7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio
integrato la Regione e le Province, nel primo quadriennio di
attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti
dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni
integrati.
8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire
l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati,
nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio
dell'apprendistato.
Sezione IV
Formazione professionale