REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 27                                                               
Biennio integrato nell'obbligo formativo                                        
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire             
agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado            
il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di              
qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra                      
l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province,           
anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica,                    
sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del                 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275                    
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni            
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59),           
partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione                
professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali              
integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la              
formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il              
primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.                   
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un               
progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato             
da modalita' didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza,              
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero,           
lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti                      
lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a                
tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede                  
altresi' iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento           
dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non              
portano a termine il percorso frequentato.                                      
3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalita', i tempi ed i                
responsabili delle attivita', le modalita' di valutazione degli                 
esiti, nonche' del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e            
finanziarie occorrenti.                                                         
4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli              
alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo           
sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine,             
gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti                
fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti            
dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto                 
individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per            
proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi                  
acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.                    
5. Al fine di rendere effettiva la possibilita' di scelta al termine            
del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere            
coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di                
riferimento e devono altresi' contenere, con equivalente valenza                
formativa, discipline ed attivita' inerenti sia la formazione                   
culturale generale, sia le aree professionali interessate.                      
6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al                   
presente articolo gli organismi di formazione professionale                     
accreditati, selezionati con le modalita' di cui all'articolo 13,               
comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno            
quadriennale.                                                                   
7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio               
integrato la Regione e le Province, nel primo quadriennio di                    
attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti                      
dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni           
integrati.                                                                      
8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire                  
l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati,                       
nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio                
dell'apprendistato.                                                             
Sezione IV                                                                      
Formazione professionale                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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