LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 26
Disposizioni generali
1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un
positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta,
tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di
sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e
professionale, nonche' di consentire l'assolvimento dell'obbligo
formativo di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli Enti
previdenziali), la Regione e gli Enti locali promuovono
l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale
attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.
2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco
riconoscimento dei crediti e per reali possibilita' di passaggio da
un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e
l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.
3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo
formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei
percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli
adulti.
4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria
superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacita' di orientamento e
di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro
e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi
indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo
di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire
percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il
collegamento tra offerta formativa e caratteristiche produttive,
professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso il contesto
europeo.
5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si
caratterizzano per la formale integrazione fra universita', scuole
medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed
imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la
progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure
professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale
e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
6. La Regione, d'intesa con le universita', promuove l'integrazione
fra la formazione universitaria e la formazione professionale,
attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte
caratterizzazione professionalizzante, con priorita' ai corsi post
laurea.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
Il testo dell'art. 68 della Legge n. 144 del 1999 e' il seguente:
"Art. 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei
giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e'
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del
diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una
quali'fica professionale. Le competenze certificate in esito a
qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e
dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di
propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative
iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della Legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la
finalita' di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra
le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto
regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per
le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione
per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con
le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata Legge n. 196
del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Regione Valle
d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di
tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4
sono assegnate direttamente alla Regione Valle d'Aosta e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.".