LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 25
Arricchimento dell'offerta formativa
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa
dalle stesse elaborati, la Regione e gli Enti locali sostengono,
attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:
a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari
atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle
caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del
territorio;
b) la progettualita' innovativa e di eccellenza per il successo
formativo di tutti gli studenti;
c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle
istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con
organismi di formazione professionale accreditati, nonche' con
istituzioni e realta' culturali, sociali e produttive;
d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno
alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di
periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi
europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione
dei docenti;
e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai
valori della legalita', alle sicurezze, alla tolleranza,
all'intercultura;
f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento
della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone
disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e
per una maggiore efficienza della gestione scolastica.
Sezione III
Integrazione fra l'istruzione
e la formazione professionale