LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 24
Interventi per la continuita' didattica
1. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuita' didattica
fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione
di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in
orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi
gradi di scuole.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono altresi' la diffusione
degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche
sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli
organizzativi, gestionali e didattici.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati ad
assistere la possibilita' di cambiare indirizzo all'interno del ciclo
secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare
l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di
evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico
gia' avviato.