LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 23
Integrazione fra le politiche scolastiche
e le politiche sociali e sanitarie
1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le
politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e
sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro
compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire
i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficolta' e
l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio
sociale, nonche' degli stranieri immigrati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali
favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le
diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e
professionali del territorio.
3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle
persone in situazione di handicap, la Regione e gli Enti locali
promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi
con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi
e delle risorse, nonche' di monitoraggio delle relative attivita'.