LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 22
Centri di servizio e di consulenza
per le istituzioni scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 20, gli
Enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione
scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i
Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni
scolastiche autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone
l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e
finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche,
dall'amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione,
nonche' da associazioni ed enti del privato sociale che operano per
valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC
possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonche' da centri
di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed
offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche,
oltre che della Regione, degli Enti locali e dell'amministrazione
scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale
individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per
l'intero territorio regionale, a seconda della complessita' e della
specificita' delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la
Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo
49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualita'.