REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 22                                                               
Centri di servizio e di consulenza                                              
per le istituzioni scolastiche autonome                                         
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 20, gli             
Enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione                      
scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i             
Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni                      
scolastiche autonome.                                                           
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone                       
l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e                    
finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche,                
dall'amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione,             
nonche' da associazioni ed enti del privato sociale che operano per             
valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC             
possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonche' da centri           
di documentazione educativa e di integrazione.                                  
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed                
offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche,            
oltre che della Regione, degli Enti locali e dell'amministrazione               
scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale                    
individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per            
l'intero territorio regionale, a seconda della complessita' e della             
specificita' delle funzioni.                                                    
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la                 
Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo            
49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualita'.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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