REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 21                                                               
Valorizzazione dell'autonomia                                                   
delle istituzioni scolastiche                                                   
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche,              
quale garanzia di liberta' di insegnamento e di pluralismo culturale,           
e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di                 
curricoli didattici, individuando criteri e priorita' sulla base dei            
processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.           
2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle istituzioni           
scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare            
percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini            
personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati                     
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con             
riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono               
altresi' progetti volti al miglioramento dell'efficacia e                       
dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.                  
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli               
Enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale,                    
incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni               
scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.             
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la               
Regione e gli Enti locali favoriscono altresi' la costituzione di               
organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano           
sul territorio.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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