LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 21
Valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
quale garanzia di liberta' di insegnamento e di pluralismo culturale,
e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di
curricoli didattici, individuando criteri e priorita' sulla base dei
processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.
2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle istituzioni
scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare
percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini
personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono
altresi' progetti volti al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli
Enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale,
incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni
scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la
Regione e gli Enti locali favoriscono altresi' la costituzione di
organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano
sul territorio.