LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 20
Interventi a sostegno del successo formativo
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di
istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare
l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti locali intervengono
mediante:
a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle
istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome,
volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi
nell'istruzione;
c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le
politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di
cui all'articolo 23;
d) il sostegno a progetti per la continuita' didattica di cui
all'articolo 24;
e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 25;
f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la
formazione professionale di cui alla Sezione III.