LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 19
Qualificazione dell'offerta educativa
1. Fatti salvi gli orientamenti delle attivita' educative rientranti
nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per
sostenere l'innalzamento della qualita' dell'offerta della scuola
dell'infanzia, nonche' l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione
definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche,
sulle esperienze e piu' in generale sul patrimonio culturale in
ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce
l'applicazione.
2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la
Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli
organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le
attivita' didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento
pedagogico.
Sezione II
Sostegno al successo formativo e rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche