LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 16
Sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati
all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali
settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla
realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla
programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la
pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c) gestione, monitoraggio e controllo delle attivita';
d) raccolta e conservazione delle certificazioni.