REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 16                                                               
Sistema informativo                                                             
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema                      
informativo regionale,  settori specifici ed interconnessi dedicati             
all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali                 
settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla                     
realizzazione delle azioni di:                                                  
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla                
programmazione;                                                                 
b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la                       
pubblicizzazione dell'offerta formativa;                                        
c) gestione, monitoraggio e controllo delle attivita';                          
d) raccolta e conservazione delle certificazioni.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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