REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 15                                                               
Monitoraggio, valutazione e controllo                                           
degli interventi finanziati                                                     
1. Tutte le attivita' finanziate sono oggetto, da parte della Regione           
e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di                        
programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e            
valutazione successiva, sulla base di criteri e modalita' definiti              
dalla Giunta regionale.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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