LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 15
Monitoraggio, valutazione e controllo
degli interventi finanziati
1. Tutte le attivita' finanziate sono oggetto, da parte della Regione
e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di
programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e
valutazione successiva, sulla base di criteri e modalita' definiti
dalla Giunta regionale.