REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 14                                                               
Assegni formativi                                                               
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad                
attivita' di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e              
permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano               
adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva                 
appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo               
criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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