LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 14
Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad
attivita' di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e
permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano
adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva
appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo
criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale.