REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 13                                                               
Finanziamento dei soggetti e delle attivita'                                    
1. Le attivita' delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al               
Capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi               
pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.                     
2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attivita' di           
formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la                
formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di             
parita' di trattamento, di trasparenza, di proporzionalita', di mutuo           
riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti                 
destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.           
I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono            
stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di                    
programmazione approvate dal Consiglio regionale.                               
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la              
domanda individuale delle persone, mediante modalita' stabilite dalla           
Giunta regionale, utilizzando di norma:                                         
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;                     
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;           
c) appalti pubblici di servizio.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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