LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 13
Finanziamento dei soggetti e delle attivita'
1. Le attivita' delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al
Capo III, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi
pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.
2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attivita' di
formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la
formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di
parita' di trattamento, di trasparenza, di proporzionalita', di mutuo
riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti
destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.
I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono
stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di
programmazione approvate dal Consiglio regionale.
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la
domanda individuale delle persone, mediante modalita' stabilite dalla
Giunta regionale, utilizzando di norma:
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c) appalti pubblici di servizio.