LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 12
L'istruzione e la formazione professionale
per le persone in stato di disagio
e in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche,
degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti
del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono
con propri finanziamenti:
a) progetti di continuita' scolastica ed educativa fra scuola e
ospedale;
b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di
minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione
di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o
collegato con dipendenze;
d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per
adulti inseriti in comunita' per tossicodipendenti;
e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in
formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.
Sezione III
Finanziamento delle attivita' e sistema informativo