LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 10
Percorsi formativi nei luoghi di lavoro
1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi
formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui
all'articolo 9, la Regione, in accordo con le parti sociali,
definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli Enti pubblici
e privati nonche' le aziende pubbliche devono possedere per
contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata
formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare
all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacita'
di trasferire conoscenze ed abilita' ai fini di valorizzare le
risorse umane, alla disponibilita' di personale con funzioni
specifiche di supporto all'apprendimento, nonche' alla sottoscrizione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti
integrativi.
2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive
organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo
nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese
con istituzioni scolastiche, universita' ed organismi di formazione
professionale accreditati.