REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

               CAPO II                                                          
          Il sistema formativo                                                  
              Sezione I                                                         
    Elementi fondamentali del sistema formativo                                 
          Art. 9                                                                
Metodologie didattiche nel sistema formativo                                    
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema               
formativo, le attivita' formative, in particolare quelle in                     
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono               
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,                 
pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente               
lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche            
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.             
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione             
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,                     
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di              
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla             
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il                
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a            
compiti di  promozione ed assumono la responsabilita' della qualita'            
e della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del                    
tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.                             
3. L'alternanza scuola-lavoro e' una modalita' didattica, non                   
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi             
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale             
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e                
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso                   
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati                    
all'accoglienza ed alla formazione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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