LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 9
Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema
formativo, le attivita' formative, in particolare quelle in
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,
pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente
lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilita' della qualita'
e della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del
tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.
3. L'alternanza scuola-lavoro e' una modalita' didattica, non
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati
all'accoglienza ed alla formazione.