LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 8
Ricerca e innovazione
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando,
attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto
regionale per la ricerca educativa, con le universita' e con altri
organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di
commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di
imprese.
2. La Regione valorizza altresi' il ruolo delle universita' in
relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con
particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di
aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di
figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e
trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la
qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi,
anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca
applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni
tecnologiche per il rafforzamento della competitivita' del sistema
economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con
particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.