LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 6
Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attivita' di
istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento
dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto
formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche
e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo,
nonche' le modalita' per il rilascio dello stesso a tutti coloro che
lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le
competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati,
nonche' dichiarazioni di autoformazione.
Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione