LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 5
Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la
certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento puo'
essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni
comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o
altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con
le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la
definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e
l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse
competenze, nonche' per il riconoscimento delle competenze acquisite
nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi
formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione
professionale accreditati trasmettono al sistema informativo
regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al
fine della costituzione del relativo repertorio.