LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia
nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti
nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non
formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare
l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in
un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o
ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro.
Tale sistema valorizza una molteplicita' di opportunita' per
costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di
competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di
esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignita'
dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti
essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei
soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle
istituzioni scolastiche, delle universita' e degli organismi di
formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarieta', di
pluralismo e di specificita' delle componenti che vi operano e che
interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti
istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei
soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle
competenze acquisite e la possibilita' di utilizzo delle competenze
stesse ai fini della mobilita' interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla
collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante
l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego
coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse.
Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli Enti
locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la
semplificazione delle procedure.
5. La Regione e gli Enti locali promuovono altresi' il coordinamento
delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi,
culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione
delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano
effettivi i diritti di cui all'articolo 2.
6. La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema
formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento
dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In
tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla
diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i
percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di
cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunita' di
apprendimento e di occupazione.